Conciliazione giudiziale: effetto novativo del titolo impositivo
27 Febbraio 2017
Con la sentenza della Corte n. 4807/2017, depositata nella giornata di venerdì scorso, i Giudici di legittimità affrontano la tematica riguardante le misure cautelari ex art. 22 del D.Lgs. n. 472/1997, stabilendone i limiti di applicazione. In particolare la società ricorrente sosteneva l'erronea valutazione della Commissione regionale per aver disposto misure cautelati nonostante l'intervenuto perfezionamento della conciliazione giudiziale sull'atto presupposto; "perfezionamento a seguito del quale – contesta la ricorrente – doveva la commissione territoriale rilevare la sopravvenuta carenza di interesse ad agire in capo all'Amministrazione finanziaria, con conseguente estinzione del giudizio cautelare ex art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992".
Questa la disamina della Corte.
Il motivo sollevato appare fondato, la normativa di riferimento – il citato art. 22 – prevede che l'ipoteca o il sequestro conservativo vengano consentiti all'ente impositore (nel momento in cui questo abbia il fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito) sulla base di uno degli atti menzionati nell'istituto in oggetto:
Nel caso qui di seguito analizzato l'attività accertativa è confluita nel verbale di conciliazione giudiziale, in questo modo le parti hanno inteso definire ogni aspetto del rapporto controverso, tale verbale ha poi determinato una pronuncia di estinzione del giudizio. L'effetto che ha scaturito la conciliazione si può meglio definire come novativo del titolo di imposizione, sostituendosi all'originario verbale di contestazione ed all'avviso di accertamento su di questo basato che ha, dunque, scaturito il venir meno dell'atto tipico: la misura cautelare. È così stata rigettata la tesi dell'Agenzia delle Entrate, incentrata sul fatto che l'elevato valore della conciliazione avrebbe incentivato la necessità di un'adeguata cautela su un credito divenuto, per di più, certo liquido ed esigibile; tale ipotesi difensiva è stata ritenuta infondata dal collegio giudicante poiché il credito riconosciuto è diverso e “nuovo” rispetto a quello dedotto nell'istanza cautelare. Alla luce di tutto quanto ciò detto, si delinea che la conciliazione comporta "l'estinzione della pretesa fiscale originaria, unilaterale e incontestata, e la sua sostituzione con una certa e concordata, tanto che il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute”. La fattispecie portata all'attenzione della Corte di Cassazione si ricorda, ancora una volta, ha portato all'estinzione del giudizio post conciliazione e della cessazione del contendere; non è scaturita da essa.
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