Scrittura privata carente di data certa? Non può opporsi al Fisco
27 Marzo 2017
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7621/2017, ha espresso un interessante principio di diritto in merito all'opponibilità di un atto privo di data certa verso l'Erario. Nello specifico viene sancito che in tema di imposta di registro, nella valutazione dei beni trasferiti con scrittura privata non autenticata deve farsi riferimento al momento in cui la scrittura privata ha acquistato data certa e, quindi, alla data della sua registrazione e non a quella della sottoscrizione.
La vicenda prende avvio da una scrittura privata non autenticata né registrata stipulata nel lontano 1976 e relativa al trasferimento di proprietà di un appezzamento di terreno. L'Agenzia delle Entrate sostiene che il valore dei cespiti avrebbe dovuto essere computato al momento della registrazione dell'atto con conseguente aumento dell'importo della vendita rispetto a quello pattuito ab origine.
La CTR ha ritenuto che l'atto transattivo ha sortito effetti ricognitivi del trasferimento già compiuto nel 1976, dunque il compendio non doveva essere rivalutato, tanto più che il venir meno di uno dei sue sottoscrittoti dimostra l'originaria validità del contratto. La Cassazione, interrogata sulla questione, ricorda che ai sensi dell'art. 43, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 131/1986 ["per i contratti a titolo oneroso traslativi o costitutivi di diritti reali" la base imponibile dell'imposta di registro "è costituita [...] dal valore del bene o del diritto alla data dell'atto"]. Anche l'art. 18 dello stesso decreto evidenzia che la registrazione "attesta l'esistenza degli atti ed attribuisce ad essi data certa di fronte ai terzi a norma dell'art. 2704 del c.c.".
Anche l'Amministrazione finanziaria rientra nell'alveo dei soggetti terzi, di conseguenza la data certa può essere ad essa opposta mediante l'autenticazione della sottoscrizione:
Alla luce di siffati principi pare certo che non può essere opposta all'Amministrazione finanziaria una scrittura privata che sia stata sottoscritta in data priva di certezza.
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