Deducibilità per il terreno che ha un utilizzo "limitato nel tempo"

La Redazione
27 Aprile 2017

Le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 10225/2017, sul tema relativo all'ammortizzabilità dei terreni su cui insistono impianti di distribuzione di carburante, ha affermato che il terreno è deducibile se ha «vita utile» limitata.

Con la pronuncia delle Sezioni Unite depositata nella giornata di ieri è stato affermato che in tema di ammortamenti dei terreni il costo di acquisizione di un terreno su cui insista un impianto di distribuzione di carburante e che sia strettamente e funzionalmente pertinenziale a tale impianto è soggetto ad ammortamento secondo il coefficiente previsto dal D.M. 31 dicembre 1988 per "chioschi, colonne di distribuzione, stazioni di imbottigliamento, stazioni di servizio", ai sensi dell'art. 67 (ora 102), comma 2, del d.P.R. n. 917/1986, alla condizione che rimanga accertato in concreto che detto terreno abbia una "vita utile" limitata, nel senso che la sua utilizzazione sia "limitata nel tempo" ai sensi dell'art. 2426 c.c.

Secondo la Suprema Corte, la possibilità di una durata limitata dell'utilizzazione produttiva dei terreni non è espressamente esclusa da nessuna disposizione. Dunque è necessario verificare se sia ipotizzabile un deperimento – che sia di natura fisica o economica – del terreno nel corso del suo utilizzo pluriennale al servizio dell'impresa, tale da escludere la normale illimitata durata della “vita utile” del bene.

I giudici sottolineano che vi è irrilevanza in sé della vita fisica illimitata del terreno, giova osservare che lo stesso D.M. 31 dicembre 1988, nel prevedere coefficienti di ammortamento per i costi di acquisizione di terreni adibiti a piste e moli, alle linee e servizi ferroviari e ad autostrade, attribuisce implicitamente a tali beni una "vita utile" limitata nel tempo. Perciò, rilevano dalla Corte, dell'ammortizzabilità del costo di tali terreni strumentali non si è mai dubitato né in dottrina né in giurisprudenza.

La “vita utile” del terreno può essere più limitata rispetto alla sua materiale esistenza, quando, al termine dell'uso produttivo, il terreno non sia più utilizzabile in modo proficuo in ragione del suo deperimento (economico se non fisico).

A tale ipotesi è riconducibile, secondo la dottrina più autorevole, il caso delle aree adibite a cave, torbiere e discariche, le quali, una volta esaurita la loro “vita utile” produttiva, non sono più adeguatamente utilizzabili.

Stessa linea segue la fattispecie dei terreni su cui insistono impianti di distribuzione di carburante: detti terreni subiscono, a causa del loro specifico utilizzo, una peculiare ed inquinante mineralizzazione da idrocarburi che la legge impone di eliminare mediante operazioni ben precise.

In conclusione, si ribadisce il principio su espresso, secondo il quale il costo di acquisizione di un terreno su cui insiste un impianto di distribuzione di carburante e che sia strettamente e funzionalmente pertinenziale a tale impianto è soggetto ad ammortamento secondo il coefficiente previsto dal D.M. 31 dicembre 1988 per “chioschi, colonne di distribuzione, stazioni di imbottigliamento, stazioni di servizio”, ai sensi dell'art. 102, comma 2 del TUIR, a condizione che rimanga accertato in concreto che detto terreno abbia una “vita utile” limitata, nel senso che la sua utilizzazione sia “limitata nel tempo” ai sensi dell'art. 2426 c.c. comma 1 n. 2.

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