Condizioni per la sospensione degli adempimenti e versamenti tributari a seguito del sisma abruzzo
27 Aprile 2017
La disciplina delle agevolazioni concesse ai contribuenti colpiti dagli eventi sismici (Legge n. 183/2011, art. 33, comma 2), si rivolge solo a quei contribuenti che, avendo in scadenza versamenti di imposte nel periodo di sospensione posto dalla legge (dal 6 aprile 2009 al 30 giugno 2010), abbiano dichiarato di avvalersi di tale disciplina anche ai fini della successiva ripresa della riscossione. La normativa premiale fa riferimento all'imposta il cui versamento sia rimasto sospeso perché ricadente nel periodo previsto dalla legge. |