Contribuente trasferito all’estero: Equitalia deve inviare la raccomandata

La Redazione
27 Aprile 2017

Se il contribuente si è trasferito all'estero, Equitalia non deve limitarsi all'affissione dell'avviso di deposito all'albo comunale; deve anche inviare la raccomandata postale come da art. 140 c.p.c. Lo conferma la Corte di Cassazione con l'ordinanza del 21 aprile 2017, n. 10171.

Se il contribuente si è trasferito all'estero, Equitalia non deve limitarsi all'affissione dell'avviso di deposito all'albo comunale; deve anche inviare la raccomandata postale come da art. 140 c.p.c. Lo conferma la Corte di Cassazione con l'ordinanza del 21 aprile 2017, n. 10171.

Il contribuente, che si era trasferito all'estero, lamentava di non aver mai ricevuto notifica delle cartelle esattoriali. Il Giudice di merito gli dava ragione, osservando come Equitalia non avesse depositato prova della spedizione e ricezione della raccomandata postale come da art. 140 c.p.c.

Secondo Equitalia, invece, non era necessario spedire la raccomandata, ma era sufficiente l'affissione dell'avviso di deposito all'albo comunale. Tuttavia, in ambito di irreperibilità relativa del destinatario, secondo la Cassazione va proprio applicato l'art. 140 c.p.c.

La Cassazione ha proseguito affermando che «la regola invocata da Equitalia presupporrebbe, invece, che nel Comune in cui va eseguita la notificazione non vi sia alcuna abitazione, ufficio o azienda del contribuente (caso nel quale la notifica si perfezione, ex art. 60 d.P.R. n. 600/1973, con l'affissione dell'avviso). Invece, nel caso che ci occupa non di mancanza di recapito si tratta, bensì di momentanea irreperibilità dovuta al trasferimento all'estero, che imponeva la notificazione ex art. 140 c.p.c. nella sua interezza, e dunque mediante spedizione di raccomandata, di cui invece non vi è più prova agli atti».

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