Anche per il fondo patrimoniale è prevista l'ipoteca

La Redazione
27 Maggio 2016

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 10794/2016, ha mutato un quadro giurisprudenziale facendo venir meno la qualificazione dell'iscrizione ipotecaria come atto esecutivo, conseguenza è che viene meno anche la possibilità di sollevare da esecuzione i beni del fondo e i suoi frutti.

È da escludersi che l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 d.P.R. n. 602/1973 possa essere considerata un atto dell'espropriazione forzata, è più opportuno configurarla come un atto riferito ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria. A ricordarlo sono i Giudici della Corte di Cassazione con la sentenza del 25 maggio scorso n. 10794.

Nel caso di specie il contribuente lamentava l'iscrizione ipotecaria disposta da Equitalia poiché il pignoramento conferiva su beni appartenenti in un fondo patrimoniale. L'agente della riscossione sosteneva invece l'estraneità dell'iscrizione ipotecaria ad una procedura esecutiva e la sua natura di provvedimento cautelare.

Sia CTP che CTR si affiancavano alle ragioni del contribuente, alla luce della normativa in essere, i beni compresi in un fondo patrimoniale non possono essere oggetto di pignoramenti o altri gravami.

La Corte di Cassazione sul punto ricorda un orientamento giurisprudenziale difforme: dove si affermava l'applicabilità dell'art. 170 c.c. anche all'ipoteca (ex art. 77 d.P.R. cit.), le argomentazioni che sostenevano tale tesi si basavano sul fatto che l'ipoteca abbia natura di atto funzionale all'esecuzione forzata. Si evoca, dunque, il tradizionale criterio secondo cui nel concetto di atti di esecuzione "rientrano non soltanto gli atti del processo di esecuzione stricto sensu, ma tutti i possibili effetti dell'esecutività del titolo e, dunque, anche l'ipoteca iscritta sulla base dell'esecutività del titolo medesimo". Questo iter logico-giuridico fa venir meno la possibilità di definire l'iscrizione de qua come atto di esecuzione.

Ora i Giudici stravolgendo il filone seguito finora ritengono che l'iscrizione ipotecaria esattoriale debba rientrare tra le misure cautelari (o meglio “deterrenti”), essendo l'ipoteca propedeutica ad una eventuale, e non ancora certa, fase esecutiva.

Se ne ravvisa pertanto la legittimità dell'iscrizione ipotecaria eseguita, ex art. 77 cit., su beni oggetto del fondo patrimoniale, in ragione del fatto che l'ipoteca esattoriale dev'essere intesa come un atto riferito ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria.

In conclusione, venendo meno la qualificazione dell'iscrizione ipotecaria come atto esecutivo viene meno anche la possibilità di sollevare da esecuzione i beni del fondo e i suoi frutti. La Cassazione ha così risolto un'importante problematica. Se l'ipoteca non è preordinata all'espropriazione la conseguenza è che può essere iscritta anche su beni del fondo patrimoniale.

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