Dati dell'Ufficio postale non necessari nell'avviso di ricevimento
27 Giugno 2016
Se le Entrate non hanno potuto consegnare al contribuente l'atto di rettifica e liquidazione, l'avviso di ricevimento della raccomandata che deve notificare della tentata consegna non necessariamente deve anche indicare il riferimento all'Ufficio postale nel quale è stato depositato il plico. Lo spiega la Cassazione con la sentenza del 22 giugno scorso, n. 12922.
Nella vicenda in esame, la CTR aveva respinto il ricorso presentato dall'Agenzia delle Entrate confermando invece il giudizio di primo grado, favorevole alla contribuente. La CTP aveva infatti annullato la cartella di pagamento relativa ad un'imposta di registro sull'atto di compravendita di alcuni terreni edificabili; evidenziava la CTR che l'atto di rettifica e liquidazione, che doveva essere precedente alla cartella impugnata, non era stato notificato a mezzo posta, secondo quanto stabilito dalla legge. Non essendo stato possibile recapitare il plico contenente l'atto, la raccomandata con la quale si dava notifica al contribuente dell'avvenuto deposito del plico non conteneva l'indicazione né dell'ubicazione dell'Ufficio postale né tantomeno i tempi del ritiro del plico.
L'Agenzia delle Entrate ricorreva quindi in Cassazione per annullare la sentenza di secondo grado, ottenendo ragione.
Nell'indicare quali devono essere i contenuti dell'avviso – giustifica infatti la Cassazione – l'art. 8 della Legge n. 890/1982 fa riferimento alla cosiddetta CAD, cioè all'avviso in busta chiusa “con il quale si dà notizia al destinatario della tentata notifica e dell'avvenuto deposito del piego presso l'Ufficio postale”. Tali contenuti non devono invece essere riportati nell'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale è stata spedita la CAD. La Commissione Tributaria Regionale aveva dunque fatto un erroneo riferimento al contenuto dell'avviso di ricevimento, e le ragioni dell'Agenzia delle Entrate apparivano pertanto fondate. |