Giurisdizione ordinaria per l'accertamento di un atto solutorio postfallimentare

La Redazione
27 Luglio 2016

Come noto le commissioni tributarie hanno competenza giurisdizionale esclusiva in ordine alle questioni attinenti all'esistenza ed entità dell'obbligazione tributaria ed all'eventuale rimborso di tributi che si assumano indebitamente pagati. Per tali ragioni, con l'ordinanza delle Sezioni Unite n. 15424/2016, i giudici hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie inerenti l'accertamento di un atto solutorio postfallimentare.

Le Sezione Unite della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 15424/2016, sono chiamate a determinare a quale giudice competa la giurisdizione sulle controversie promosse per la dichiarazione di inefficacia (ex art. 44 Legge fallimentare) per il pagamento eseguito dalla società debitrice a seguito di espropriazione presso terzi.

I giudici della Corte hanno stabilito che, tale competenza, spetta alla giurisdizione ordinaria. Non si tratta, dunque, della contestazione di un indebito oggettivo in materia tributaria, bensì dell'accertamento di un atto solutorio postfallimentare, ripetibile del tutto indipendentemente dalla causa dell'obbligazione, come pure, dalla sua effettiva esistenza ed entità.

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