Giurisdizione ordinaria per l'accertamento di un atto solutorio postfallimentare
27 Luglio 2016
Le Sezione Unite della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 15424/2016, sono chiamate a determinare a quale giudice competa la giurisdizione sulle controversie promosse per la dichiarazione di inefficacia (ex art. 44 Legge fallimentare) per il pagamento eseguito dalla società debitrice a seguito di espropriazione presso terzi. I giudici della Corte hanno stabilito che, tale competenza, spetta alla giurisdizione ordinaria. Non si tratta, dunque, della contestazione di un indebito oggettivo in materia tributaria, bensì dell'accertamento di un atto solutorio postfallimentare, ripetibile del tutto indipendentemente dalla causa dell'obbligazione, come pure, dalla sua effettiva esistenza ed entità.
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