Dirigenti illegittimi: la delega non va confusa con il semplice ordine di servizio
28 Settembre 2015
La delega vera e propria è un atto volontario, poiché ha origine dalla volontà del Direttore dell'ufficio ed è uno strumento giuridico che può essere emesso solo alle condizioni previste dell'art. 2, comma 1, L. 15 luglio 2002, n. 145, che aggiunge il comma 1-bis all'art. 17, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. La delega non va confusa con l'ordine di servizio, in quanto ha una funzione propria, che è quella di autorizzare l'esercizio dei poteri del delegante, per cui deve risultare da un atto emanato in forma scritta, la quale è richiesta dalla natura e dall'estensione degli effetti che essa produce (in senso conforme, CTP Milano, sez. XXV, 10 aprile 2015, n. 3222; CTP Reggio Emilia, sez. III, 13 marzo 2015, n. 87). In particolare, non rappresenta delega in senso tecnico la disposizione (come nel caso di specie) con cui il titolare di un Ufficio ripartisce fra i propri dipendenti le mansioni che ciascuno deve svolgere; questa ripartizione interna di compiti infatti non comporta alcuna deroga esterna alla competenza, laddove la delega, invece ha rilevanza esternaprincipio. La Suprema Corte si è del resto già occupata del problema stabilendo, con ordinanza n. 17400 del 11 ottobre 2012 e poi con la sentenza n. 14942 del 14 giugno 2013, la nullità dell'accertamento, poiché solo una valida delega evita la nullità. |