Via libera al beneficio se la lottizzazione non era approvata al momento del rogito
27 Settembre 2016
Ok all'agevolazione per i beni immobili in aree particolareggiate se, al momento della registrazione dell'atto di trasferimento, non è ancora stata stipulata la convenzione con il Comune. Lo dice la Cassazione con la sentenza del 14 settembre 2016, n. 18035.
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di liquidazione per imposte suppletive di registro, ipotecarie e catastali dovute in seguito ad un acquisto di aree fabbricabili, perché versate in misura ridotta. Secondo l'Agenzia, mancavano i requisiti per l'agevolazione in tema di imposta di registro prevista per i trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati. Secondo le Entrate, l'agevolazione in oggetto non spetterebbe infatti ai soggetti coinvolti nella compravendita anche se la stipula dell'atto sia successiva a quella della data di lottizzazione tra Comune e proprietario.
“In tema di agevolazioni tributarie – hanno specificato i Giudici della Corte – il beneficio di cui all'art. 33, comma 3, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applica anche nel caso in cui al momento della registrazione dell'atto di trasferimento, pur sussistendo l'inserimento dell'immobile in un piano particolareggiato, non sia stata ancora stipulata la convenzione attuativa con il Comune, purché sia rispettato il termine quinquennale per l'utilizzazione edificatoria, in quanto tale disposizione sancisce che la sottoscrizione della convenzione di lottizzazione dà diritto all'agevolazione, ma non che essa deve precedere l'atto di disposizione”. La logica conseguenza, per i Giudici, è che “tale agevolazione deve essere riconosciuta anche nell'ipotesi di area inserita in un piano di lottizzazione non ancora approvato alla data dei rogiti di trasferimento del bene, ove l'approvazione intervenga successivamente e le costruzioni siano realizzate tempestivamente e nel rispetto delle norme urbanistiche di riferimento”. |