Autonoma organizzazione, per affermarne l'inesistenza è necessaria un'indagine adeguata
27 Ottobre 2015
Il tribunale non può affermare in maniera apodittica l'inesistenza di un'autonoma organizzazione, per escludere la quale è necessaria invece una adeguata indagine: è il principio ribadito dalla Cassazione con la sentenza del 23 ottobre n. 21581. Ancora una volta, la Corte ha ricordato che l'IRAP coinvolge la capacità produttiva definita impersonale ed aggiuntiva, rispetto a quella del professionista, e “colpisce il reddito che contenga una parte aggiuntiva di profitto”, derivante da una struttura organizzativa “esterna, cioè da un complesso di fattori che, per numero, importanza e valore economico, siano suscettibili di creare un valore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale supportata dagli strumenti indispensabili e di corredo al know-how del professionista”. Dunque, concludono i Giudici, è il surplus di attività agevolata dalla struttura organizzativa che coadiuva ed integra il professionista ad essere interessato dall'imposta. Nel caso in esame, però, i giudici non avevano fatto riferimento a tali principi, ampiamente discussi e più volte riaffermati dalle sentenze di Cassazione: la posizione della CTR aveva infatti affermato che era prevalente l'attività personale rispetto all'organizzazione di beni strumentali, sostenendo che i beni utilizzati non dovevano essere valutati come autonoma organizzazione, bensì come mezzi ausiliari per l'esercizio dell'attività, visto che, senza di essi, la stessa attività non poteva essere esercitata. Per fornire una simile risposta, i Giudici regionali dovevano basarsi su una adeguata indagine non svolta. Si è quindi trattato di una motivazione generica, a detta della Suprema Corte, non sufficientemente articolata e quindi cassabile, portando all'accoglimento del ricorso delle Entrate. |