Per la dichiarazione integrativa a favore del contribuente ci sarà più tempo

La Redazione
27 Ottobre 2016

La dichiarazione a favore del contribuente può essere corretta anche dopo il termine della dichiarazione successiva, purché sia entro i termini dell'azione di accertamento. Il Legislatore con il D.L. n. 193/2016 ha riscritto la disciplina delle dichiarazioni integrative concedendo maggior tempo al contribuente.

La dichiarazione a favore del contribuente può essere corretta anche dopo il termine della dichiarazione successiva, purché sia entro i termini dell'azione di accertamento. Lo stabilisce l'art. 5 del D.L. 22 ottobre 2016 n. 193, dal 24 ottobre in G.U., che interviene dopo la recente sentenza di Sezioni Unite 30 giugno 2016, n. 13378. In pratica, i Giudici della Suprema Corte avevano affermato che non era possibile ritrattare la dichiarazione a favore del contribuente oltre il termine della dichiarazione successiva. Secondo la Corte, la possibilità di rettificare entro i termini di decadenza dell'accertamento – come da art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322/1998 – andava interpretata come una possibilità concessa nei soli casi di sfavore per il contribuente.

Su queste premesse, il legislatore ha dunque stabilito che “le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore reddito o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva dichiarazione da presentare […] utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'art. 43 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni”.

La disciplina delle dichiarazioni integrative viene dunque riscritta, modificando l'art. 2, commi 8 ed 8-bis, del d.P.R. n. 322/1998: in pratica, adesso la dichiarazione potrà essere integrata entro i termini di decadenza dell'azione di accertamento, con la precisazione che l'eventuale credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni potrà essere usato in compensazione, ma se l'integrativa verrà presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo successivo, tale credito potrà essere usato per il solo versamento dei debiti maturati partendo dal periodo di imposta successivo a quello in cui è stata presentata l'integrativa.

Per l'IVA, invece, vengono stabilite regole diverse. Le dichiarazioni di imposta sul valore aggiunto, infatti, potranno essere integrate per la correzione di errori o di omissioni, non oltre i termini dell'azione di accertamento (art. 57 del d.P.R. n. 633/1972). Potrà però essere compensabile o scomputabile in detrazione il solo credito derivante dalla dichiarazione integrativa inviata entro il termine della presentazione della dichiarazione dell'anno solare successivo.

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