Aiuti di stato: necessaria la verifica di compatibilità con l'ordinamento UE

La Redazione
27 Novembre 2015

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 24089/2015, ha stabilito che in tema di aiuti di stato l'applicazione dell'agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l'ordinamento dell'Unione europea per quei contribuenti "che svolgono attività d'impresa".

In tema degli aiuti di Stato, la Cassazione con sentenza n. 24089/2015, facendo riferimento al principio dello jus superveniens - ha statuito che - l'applicazione dell'agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l'ordinamento dell'Unione europea per quei contribuenti "che svolgono attività d'impresa".

La CTR ha annullato il diniego tacito opposto dall'Agenzia delle Entrate alla domanda di rimborso avanzata dai contribuenti - sulla base del disposto degli artt. 9, co. 17, L. 289/2002 e 36-bis D.L. 248/2007 - con riferimento al 90% delle somme versate a titolo di IRPEF e ILOR.

I Giudici della Corte hanno ritenuto opportuno rigettare il ricorso dell'Agenzia, sostenendo che il diritto al rimborso di quanto indebitamente versato da parte dei soggetti colpiti da calamità naturali per un importo superiore al 10% (previsto dall'art. 9, co. 17, L. n. 289/2002), debba essere riconosciuto nella misura in cui sia stata presentata istanza di rimborso ai sensi dell'art. 21, co. 2, D.Lgs. 546/1992, nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore della Legge n. 31/2008.

In questo caso specifico - proseguono i Giudici - non si pone alcun problema di eventuale disapplicazione dell'art. 9, co. 17, L. 289/2002, per contrasto col diritto dell'Unione europea; a tal proposito "poiché i giudicati nazionali sono recessivi rispetto al carattere imperativo della vigilanza sugli aiuti statali operata dalla Commissione europea e, pertanto, restano condizionati agli esiti della procedura aperta dalla Commissione e all'eventuale riesame da parte delle corti dell'UE - dispone la sospensione ex lege dell'esecutorietà dei titoli, anche giudiziali, a favore dei contribuenti ma non impedisce la formazione di tali titoli".

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