L'abuso del diritto nella prospettiva dei notai

La Redazione
28 Gennaio 2016

Il tema dell'abuso del diritto viene trattato dal Consiglio Nazionale del Notariato che, con lo Studio n. 151-2015/T approvato nella seduta del 12-13 gennaio 2016, svolge le prime note nella prospettiva della funzione notarile sull'elusione in materia tributaria.

Lo Studio del CNN n. 151-2015/T racchiude le prime osservazioni sull'abuso del diritto o elusione in materia tributaria, nella prospettiva della funzione notarile

Abuso del diritto o elusione fiscale

Il CNN ricorda, anzitutto, che il 1° ottobre 2015 è divenuto efficacie nel nostro ordinamento tributario l'art. 10-bis dello Statuto dei diritti del contribuente, recante la disciplina generalizzata per tutti i tributi dell'abuso del diritto o dell'elusione fiscale. Tale norma è stata introdotta dall'art. 1 del D.lgs. n. 128/2015 volto a disciplinare «la certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente» in attuazione dell'art. 5 della legge delega n. 23/2014. Osserva, poi, che il nuovo articolo 10-bis delinea «l'abuso non più come limite all'autonomia negoziale, ma come garanzia della libertà di scelta del contribuente tra diverse operazioni comportanti un diverso carico fiscale». Con l'introduzione di questa nuova concezione, il legislatore ha voluto delineare una figura residuale, configurabile nei casi in cui non vi sia una violazione di legge.
La disciplina contenuta nell'art. 10-bis citato, si legge nello Studio, trae origine dalle precedenti formule normative e arresti giurisprudenziali, ma si caratterizza rispetto ad essi per tratti innovativi circa la residualità della nozione di abuso/elusione e l'affermazione delle garanzie del contribuente sia sul piano sostanziale, sia sul piano procedimentale. Ciò, a parere del Notariato, rende necessaria un'attenta riflessione sulle nozioni di «vantaggio fiscale indebito» (il cui onere della prova ricade sull'Ufficio fiscale) e di «valida ragione extrafiscale» (il cui onere della prova ricade sul contribuente).

L'imposta di registro

La riforma della disciplina dell'abuso ha valenza generale e unificante e deve condurre all'applicazione della medesima disciplina anche relativamente all'imposta di registro. Lo scopo è quello di relegare le contestazioni fondate sull'art. 20 del testo unico dell'imposta di registro solo a quelle che attengono ad una errata interpretazione dell'atto o della disposizione negoziale per difformità rispetto al titolo o alla forma evidenziata nell'unico contesto documentale e facendo confluire nell'ambito dell'art. 10-bis ogni altra eventuale eccezione che consideri un'operazione abusiva/elusiva in ragione della strumentalità delle forme giuridiche o dei titoli cui i contribuenti abbiano fatto ricorso.

Tale interpretazione, conclude il CNN, «consente di confermare la necessaria natura complementare dell'imposta richiesta in forza di una contestazione fondata sulle ragioni dell'abuso/elusione alla base del potere degli uffici di operare una riqualificazione degli effetti dell'operazione».

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