Dirigenti illegittimi: necessario il giudicato amministrativo per far valere gli effetti dell’illegittimità costituzionale
28 Gennaio 2016
Con riferimento all'eccezione del vizio di sottoscrizione dell'atto impositivo firmato dai c.d. dirigenti decaduti alla luce della nota pronuncia della Corte Cost. n. 37/2015 – che ha tacciato di incostituzionalità l'art. 8, comma 24, D.L. 2 marzo 2012, n. 16 per violazione delle regole sui pubblici concorsi – occorre precisare che la menzionata sentenza della Consulta produce effetti vizianti e non caducanti. Del resto il processo tributario appartiene alla categoria dei processi amministrativi speciali (da ultimo Cass. 26741/13): ne deriva in tale contesto l'applicazione estensiva degli istituti del processo amministrativo di legittimità (Cass. 15134/06). Occorre dunque attendere il passaggio in giudicato del processo amministrativo sull'impugnazione del regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, pendente davanti al CdS e da cui è scaturita in via incidentale la sentenza della Corte Costituzionale. Solo da questo momento scatterebbero i 60 gg per la proposizione dinanzi al giudice tributario degli eventuali motivi aggiunti ex art. 24, D.Lgs. 546/1992. |