La proroga dei termini di accertamento non si riflette sulla durata del contratto di garanzia
28 Marzo 2017
“La polizza fideiussoria di cui all'art. 38-bis D.P.R. n. 633/1972, stipulata al fine di garantire, in favore dell'Amministrazione Finanziaria, la restituzione di somme da questa indebitamente versate in sede di procedura di rimborso anticipato dell'IVA, costituisce un contratto autonomo di garanzia la cui durata è normalmente collegata con i tempi di accertamento dell'imposta”. Laddove subentri una norma di legge – successiva alla data del contratto – che proroghi i tempi di accertamento dell'imposta in favore dell'Amministrazione, tale proroga non si riflette anche sulla durata del relativo contratto di garanzia, almeno che lo stesso non contenga una diversa previsione. Questo il principio di diritto espresso dalla Cassazione Civile, III sez., nella sentenza n. 7884 del 28 marzo 2017.
La Suprema Corte, nell'esaminare i motivi di ricorso, ricorda come la polizza fideiussoria rappresenti uno degli strumenti per il finanziamento del c.d. conto fiscale, il quale è a sua volta una particolare modalità di regolazione dei rapporti tra debitori e creditori di natura tributaria. L'indiscussa finalità è quindi quella di garantire all'A.F. l'immediato recupero di rimborsi che risultino, dopo il ricorso, in tutto o in parte non dovuti; con l'obbligo per la società di assicurazione di versare le somme richieste dall'ufficio fiscale, salvo non vi abbia già provveduto il contribuente.
Il caso specifico impone tuttavia di valutare una situazione specifica, stabilendo se l'art. 10 della legge n. 289/2002 – prorogando di due anni il termine previsto dall'art. 57 D.P.R. n. 633/1972 per l'accertamento ai fini IVA – possa o meno riverberare gli effetti anche sul contratto di garanzia esistente tra le parti in causa. La polizza fideiussoria “si fonda pur sempre su di un contratto, cioè un atto di autonomia privata; ciò comporta che, in assenza di un'esplicita previsione contrattuale che colleghi la durata della garanzia ai termini fissati dalla legge per l'accertamento tributario, l'obbligazione del garante non può che rimanere fissata nei termini consensualmente definiti”. Nel complesso, il dilatarsi dei tempi posti dall'Amministrazione per i propri accertamenti non può tradursi in una conseguente dilatazione della validità temporale dell'obbligazione di garanzia. Diversamente – osserva la Cassazione – “si perverrebbe all'assurdo risultato di consentire ad una delle parti contraenti di protrarre unilateralmente ed a proprio vantaggio la durata dell'obbligazione di garanzia”, in evidente contrasto con il principio civilmente stabilito ex art. 1372 per cui il contratto «ha forza di legge tra le parti». |