'Accertamenti a tavolino': il Fisco deve rispettare i 60 giorni a garanzia del contribuente

La Redazione
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28 Aprile 2016

La Cassazione ha ribadito, con la sentenza n. 7988/2016, che l'Amministrazione finanziaria è tenuta al rispetto del termine di 60 gg. prima di emettere l'avviso di accertamento anche se non c'è stato un accesso ispettivo.

Anche in caso di “accertamenti a tavolino”, che si concretizzano in una mera richiesta documentale, senza accessi, il Fisco è tenuto ad emettere il relativo avviso non prima del decorso di 60 giorni dal rilascio al contribuente della copia del PVC di chiusura delle operazioni.

Il principio, più volte espresso dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, è stato ribadito nei giorni scorsi dalla Cassazione, non intenzionata a concedere, per i cd. accessi brevi, deroghe all'applicazione del termine dilatorio sancito dall'art. 12 Statuto del Contribuente. I 60 giorni concessi a garanzia del contribuente “si applicano – scrivono i Supremi Giudici nella sentenza n. 7988 del 20 aprile scorso - anche agli atti di accesso istantanei finalizzati all'acquisizione di documentazione (…) sia perché la citata disposizione non prevede alcuna distinzione in ordine alla durata dell'accesso, ed è, comunque, necessario anche in caso di “accesso breve”, redigere un verbale di chiusura delle operazioni (…) sia perché, anche in caso di “accesso breve”, si verifica quella peculiarità che, secondo Cass. civ., sez. unite n. 24823/2015, giustifica, quale controbilanciamento, le garanzie di cui al cit. art. 12; peculiarità consistente nell'autoritativa intromissione dell'Amministrazione nei luoghi di pertinenza del contribuente alla diretta ricerca di elementi valutativi a lui sfavorevoli”.

Nel caso di specie l'acceso presso la società era stato effettuato nel corso di una sola giornata al fine di acquisire la documentazione contabile.