La revoca della procura non inficia la notifica dell'impugnazione
28 Aprile 2016
Con la sentenza n. 7938/2016 la Corte di Cassazione fornisce un chiarimento circa i termini di ammissibilità della notifica in caso di revoca del mandato al professionista, ricordando che "ai sensi degli artt. 138, secondo comma, e 141 c.p.c. la notificazione deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del domiciliatario, anche quando questi rifiuti di ricevere l'atto, allegando, ad esempio, la rinuncia o la revoca dell'incarico conferitogli dal notificando, qualora tali eventi non siano stati comunicati, ovvero siano stati comunicati senza porre il notificante in grado di eseguire la notificazione altrove, trova infatti applicazione anche con riguardo al ricorso per cassazione" (cfr. Cass. civ., 25 novembre 2003 n. 17927; sez. trib. 3 ottobre 2006, n. 21324; sez. II 20 aprile 2011, n. 9067).
Nel caso di specie le Entrate proponevano ricorso avverso la sentenza della CTR, la quale aveva emesso sentenza sostenendo la tardiva notifica dell'appello presso la segreteria della Commissione e non rilevando che la notifica effettuata presso il domicilio eletto non fosse andata a buon fine. L'Amministrazione ricorrente lamenta che la notifica dell'atto di appello nel giudizio di primo grado era stata rifiutata dal difensore domiciliatario per revoca del mandato e solo in fase successiva la notifica era avvenuta presso la segreteria della Commissione tributaria. Inoltre aggiunge che il contribuente non aveva comunicato alcuna variazione di domicilio, sostenendo dunque la validità della notifica e non rilevando il rifiuto del medesimo.
La Cassazione ricorda che nel processo tributario in base all'art. 17 comma 1, D.Lgs. n. 546/1992 le variazioni del domicilio eletto sono efficaci nei confronti della Commissione e delle controparti costituite nel decimo giorno successivo a quello in cui sia stata loro notificata la denuncia di variazione. Dunque la conseguenza è che in difetto della notifica di tale denuncia i successivi atti del processo continuano ad essere validamente notificati nel luogo originariamente dichiarato. |