Sì al beneficio anche se l'attività lavorativa è svolta in luogo diverso dal Comune di ubicazione

La Redazione
28 Aprile 2017

L'Agenzia delle Entrate risponde ad un interpello con la Risoluzione n. 53/E, dove chiarisce che il presupposto per mantenere il beneficio prima casa rimane sempre il trasferimento della residenza entro i 18 mesi anche se l'acquirente non rispetta il requisito dichiarativo di svolgere l'attività lavorativa nel Comune di ubicazione dell'immobile.

Che succede se l'acquirente di un immobile non rispetta il requisito dichiarativo di svolgere l'attività lavorativa nel Comune di ubicazione dell'immobile? L'agevolazione prima casa può essere mantenuta? Secondo l'Agenzia delle Entrate sì, purché il contribuente si impegni a trasferire la residenza nello stesso Comune. È la precisazione fornita dalle Entrate con la Risoluzione 53/E pubblicata ieri, con la quale l'Agenzia ha risposto all'interpello di un contribuente.

In breve: l'uomo avrebbe dovuto lavorare in un nuovo Comune, nel quale aveva comprato l'immobile per il quale aveva richiesto l'agevolazione affermando di svolgere la sua attività prevalente nel Comune in cui si trovava tale abitazione. Tuttavia, le sue aspettative lavorative sono state successivamente disattese.

L'Agenzia ha risposto all'interpello asserendo che l'acquirente può ugualmente mantenere l'agevolazione prima casa, a patto di impegnarsi a trasferire, entro 18 mesi dall'acquisto, la residenza nello stesso Comune dell'immobile. Ciò naturalmente a condizione che i 18 mesi non siano ancora trascorsi. È, quindi, sufficiente tornare dal notaio, registrando la dichiarazione di impegno nello stesso ufficio nel quale è avvenuta la registrazione dell'atto di acquisto. Il tutto, ovviamente, qualora l'Agenzia delle Entrate non abbia già disconosciuto il beneficio prima casa con un avviso di liquidazione per mancanza del presupposto dello svolgimento dell'attività lavorativa nel Comune in cui è sito l'immobile acquistato.

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