Atto tributario valido in caso di irreperibilità assoluta purché il contribuente si sia trasferito nello stesso Comune

La Redazione
28 Giugno 2017

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza del 27 giugno 2017 n. 16043, ha ricordato che anche se, dopo la notifica dell'atto tributario, risulti che il contribuente si era trasferito in un altro indirizzo dello stesso Comune, deve ritenersi corretta la procedura notificatoria di irreperibilità assoluta, se il messo ha dimostrato che non era possibile recuperare il nuovo indirizzo del contribuente.

Anche se, dopo la notifica dell'atto tributario, risulti che il contribuente si era trasferito in un altro indirizzo dello stesso Comune, deve ritenersi corretta la procedura notificatoria di irreperibilità assoluta, se il messo ha dimostrato che non era possibile recuperare il nuovo indirizzo del contribuente. Lo dice la Corte di Cassazione con l'ordinanza del 27 giugno 2017 n. 16043.

La CTR aveva ritenuto correttamente applicata al caso di specie la procedura notificatoria prevista in caso di irreperibilità assoluta, in luogo dell'irreperibilità relativa, come nel caso in esame. «In tema di notificazione degli atti in materia tributaria – si legge in ordinanza – qualora risulti che il contribuente si sia trasferito in località sconosciuta, il messo notificatore, prima di procedere alla notifica […] deve effettuare ricerche nel comune dove è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune; la notificazione ai sensi della predetta disposizione può essere tuttavia ritenuta valida anche nell'ipotesi in cui risulti “a posteriori” che il trasferimento era intervenuto nell'ambito dello stesso comune, sempre che al momento della notificazione, nonostante le ricerche effettuate nell'ambito dello stesso comune dal messo notificatore […] permanessero ignoti il nuovo indirizzo ed il relativo comune per circostanze non addebitabili né opponibili all'Amministrazione, ad esempio, per il decorso di un termine troppo breve tra il trasferimento e la notificazione e/o l'inottemperanza del contribuente agli oneri posti a suo carico dalla disciplina in materia di mutamenti anagrafici». La Suprema Corte ha quindi rigettato il ricorso del contribuente.

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