Anche il medico direttore sanitario di una struttura altrui paga l’IRAP

La Redazione
28 Giugno 2017

I giudici della Cassazione, con l'ordinanza del 27 giugno 2017 n. 15992, hanno confermato la soggezione ad IRAP di un dentista che aveva svolto il ruolo di direttore sanitario all'interno di una struttura altrui. La CTP e la CTR avevano negato la sussistenza dell'autonoma organizzazione, senza attribuire rilevanza giuridica al ruolo ricoperto nella compagine dell'ambulatorio.

I giudici della Cassazione, con l'ordinanza del 27 giugno 2017 n. 15992, valutando il caso di un dentista che aveva svolto il ruolo di direttore sanitario all'interno di una struttura altrui ne hanno dichiarato la soggezione ad IRAP.

La CTP e la CTR avevano negato la sussistenza dell'autonoma organizzazione, senza attribuire rilevanza giuridica al ruolo ricoperto nella compagine dell'ambulatorio.

Hanno tuttavia osservato i Supremi Giudici che «L'esercizio di professioni in forma societaria costituisce ex lege presupposto dell'imposta regionale sulle attività produttive, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza di un'autonoma organizzazione, questa essendo implicita nella forma di esercizio dell'attività». Il giudice territoriale poteva dunque valutare in base al fatto che il contribuente si avvalesse di una compagine di supporto; la CTR aveva comunque escluso la sussistenza dell'imposizione in quanto il medico era stato direttore sanitario della struttura all'interno della quale svolgeva la propria attività. Ciò, secondo i giudici di merito, non era motivo per ritenere dovuta l'imposta non potendosi desumere da questo solo elemento che fosse pure il responsabile dell'organizzazione societaria.

«Ma così argomentando – si legge in ordinanza – il giudice di appello […] omette di estendere l'accertamento giudiziale alla natura, alla struttura ed alla funzione del rapporto giuridico che lega il professionista alla compagine dove opera ed al ruolo ivi concretamente rivestito». In tal modo, il ricorso delle Entrate è stato accolto.

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