Antiriciclaggio: in arrivo nuove sanzioni amministrative

La Redazione
28 Giugno 2017

Il Decreto n. 90/2017, che attua la IV Direttiva, ha introdotto nuove disposizioni e riformato l'intero sistema delle sanzioni amministrative.

La riforma della normativa antiriciclaggio recata dal D.Lgs. n. 90/2017 (pubblicato in G.U. lo scorso 19 giugno) ha interessato anche il sistema delle sanzioni amministrative. In particolare, il nuovo decreto, emanato in attuazione della cd. IV Direttiva (Direttiva n. 2015/849), sostituisce interamente il Capo II del Titolo V del D.Lgs. n. 231/2007 dedicato appunto alle “Sanzioni amministrative”.

Ecco in sintesi quali sanzioni verranno applicate ai soggetti obbligati a partire dal prossimo 4 luglio (data di entrata in vigore delle nuove disposizioni) in relazione alle violazioni più comuni.

Inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell'obbligo di astensione

Chi compie le operazioni o esegue la prestazione professionale e omette di acquisire e verificare i dati identificativi e le informazioni sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 2.000 euro. Nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 50.000 euro (ai fini della valutazione della gravità si considerano: l'intensità e il grado dell'elemento soggettivo; il grado di collaborazione con le autorità; la rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto; la reiterazione e diffusione dei comportamenti).

Inosservanza degli obblighi di conservazione

La sanzione pari a 2.000 euro è applicata anche in caso di ritardata o mancata, in tutto o in parte, conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni. Anche in a tal caso, se le violazioni sono gravi, ripetute, sistematiche o plurime, si applica la sanzione da 2.500 a 50.000 euro.

Inosservanza delle disposizioni relative all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

Sempre che il fatto non costituisca reato, ai soggetti obbligati che omettono di effettuare la segnalazione di operazioni sospette, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 3.000 euro (in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 300.000 euro). La sanzione si applica al personale dei soggetti obbligati tenuto alla comunicazione o alla segnalazione (in via esclusiva o concorrente con l'ente presso cui operano) dell'omessa segnalazione di operazione sospetta. Se le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime producono un vantaggio economico, l'importo massimo della sanzione è elevato: i) fino al doppio dell'ammontare del vantaggio medesimo, qualora detto vantaggio sia determinato o determinabile e, comunque, non sia inferiore a 450.000 euro; ii) fino ad un milione di euro, qualora il predetto vantaggio non sia determinato o determinabile. Ai soggetti obbligati che, con una o più azioni od omissioni, commettono, anche in tempi diversi, una o più violazioni della stessa o di diverse norme in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione, da cui derivi, come conseguenza immediata e diretta, l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, si applicano unicamente le sanzioni previste per tale ultima violazione. Ai soggetti obbligati che omettono di dare esecuzione al provvedimento di sospensione dell'operazione sospetta, disposto dall'Acif, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.

Inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dei componenti degli organi di controllo dei soggetti obbligati

Ciascun componente degli organi di controllo presso i soggetti obbligati è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro qualora, nell'esercizio della propria funzione, ometta di effettuare le comunicazioni obbligatorie. Le sanzioni vengono irrogate dalle autorità di vigilanza di settore nei confronti dei componenti degli organi di controllo presso i soggetti obbligati rispettivamente vigilati.

Inosservanza degli obblighi informativi nei riguardi dell'UIF e degli ispettori del MEF

I destinatari degli obblighi di trasmissione e informazione nei confronti dell'UIF che omettono di fornire all'UIF le informazioni o i dati richiesti per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.

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