L'eccedenza di beni strumentali è sempre esaminata dal Giudice di merito
28 Luglio 2016
In ambito IRAP, il giudice di merito deve sempre esaminare l'eccedenza dei beni strumentali rispetto al minimo indispensabile, e deve esaminare in dettaglio i compensi a terzi. Lo hanno ribadito i giudici della Cassazione con l'ordinanza del 26 luglio n. 15492.
Lamentava la contribuente che la CTR aveva ritenuto sussistente l'autonoma organizzazione nonostante fosse evidente, dalle prove documentali, l'assenza dei collaboratori e dei dipendenti, oltre che l'impiego di beni strumentali nella misura di un solo telefono e di un'automobile: insomma, nulla che potesse eccedere il “minimo indispensabile” per l'esercizio dell'attività.
La Cassazione ha richiamato la recente posizione delle Sezioni Unite, nella sentenza n. 9451/2016: “con riguardo al presupposto dell'IRAP – hanno affermato i Giudici – il requisito dell'autonoma organizzazione […] il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione […] b) impieghi beni strumentali eccedenti […] il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.
Nel caso in esame, la CTR aveva omesso la valutazione in ordine ai compensi a terzi, elemento considerato non decisivo ai fini della sussistenza del presupposto impositivo. Inoltre, non aveva esaminato l'eccedenza di beni strumentali rispetto al minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività. Per tali ragioni, la Cassazione ha accolto il ricorso della contribuente. |