Imposta di registro: la causa reale del negozio prevale sulla forma

La Redazione
28 Luglio 2016

Il criterio dell'intrinseca natura e degli effetti giuridici degli atti presentati a registrazione è disciplinato dall'art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, il quale attribuisce rilievo preminente alla causa reale del negozio...

In tema di imposta di registro, l'art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – che sancisce il criterio dell'intrinseca natura e degli effetti giuridici degli atti presentati a registrazione – attribuisce rilievo preminente alla causa reale del negozio ed alla regolamentazione degli interessi effettivamente perseguita dai contraenti, anche se mediante una pluralità di pattuizioni non contestuali, tra loro collegate. (Nella specie, la CTR ha rilevato e chiarito che la complessa operazione negoziale era stata concepita anche per conseguire un significativo risparmio d'imposta, ma la libertà d'iniziativa economica non è sindacabile con le categorie dell'abuso del diritto e del divieto di condotte elusive, nelle situazioni esenti da vizi di razionalità delle scelte d'impresa e da patologie di natura fraudolenta).

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