Niente agevolazione se si rivende il terreno sul quale si deve edificare

La Redazione
30 Luglio 2015

Nell'ordinanza n. 15961/2015 della Corte di Cassazione, i Giudici hanno affermato che colui che acquista un terreno in aree soggette a piani particolareggiati per poi rivenderlo perde il diritto all'agevolazione connessa.

No. Non vale acquistare un terreno usufruendo dei benefici per le aree soggette a piani particolareggiati, per poi rivendere lo stesso ad un soggetto terzo, pretendendo di mantenere il beneficio. A dirlo, la Cassazione, con l'ordinanza del 28 luglio 2015, n. 15961.

L'Ufficio aveva revocato i benefici previsti dalla Legge n. 388/2000 in tema di aree soggette a piani particolareggiati, poiché la società acquirente di un terreno in una di queste aree lo aveva poi rivenduto senza edificarvi. Secondo la CTR, chi ha acquistato un terreno senza costruirvi sopra alcunché, decade dal beneficio. Il contribuente ha però protestato: la norma prevede infatti che si decada dal beneficio laddove non si edifichi entro cinque anni dall'acquisto, e nulla vietava al nuovo acquirente di procedere in questa direzione.

Eppure, questa osservazione non ha convinto i Giudici della Suprema Corte. Da Roma si è infatti sottolineato come “Il beneficio dell'assoggettamento all'imposta di registro nella misura dell'1 per cento ed alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, previsto dall'art. 33, comma 3, della Legge n. 388/2000 per i trasferimenti di immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati comunque denominati, si applica a condizione che l' utilizzazione edificatoria avvenga, ad opera dello stesso soggetto acquirente, entro cinque anni dall' acquisto”. Dello stesso soggetto acquirente, quindi; non di altri. La disposizione, infatti, è ispirata al motivo di diminuire il primo costo di edificazione connesso all'acquisto dell'area, e “sarebbe sospetta di incostituzionalità se il predetto beneficio potesse essere ricollegato alla tempestività dell'attività edificatoria di un successivo acquirente”. Niente da fare, dunque, per la società: i Giudici hanno accolto la tesi della Commissione Regionale, rigettando il ricorso.

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