Credito R&S cumulabile con il bonus per personale altamente qualificatoFonte: DM 27 maggio 2015
30 Luglio 2015
Il credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, previsto dalla Stabilità 2015 (art. 1, comma 35, L. 190/2014), è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ammessa anche in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali ed accessori di ammontare superiore a 1.500. Può essere cumulato con l'agevolazione prevista dall'art. 24, D.L. 83/2012, nonostante sia stata abrogata dalla stessa Legge di Stabilità. Sono solo alcune delle disposizioni contenute nel D.M. 27 maggio 2015, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 174 del 29 luglio 2015) che definisce modalità e termini dell'agevolazione.
Agevolazione concedibile Il credito spetta, fino a un importo massimo di 5 milioni di euro per ciascun beneficiario, a condizione che la spesa complessiva per investimenti in attività R&S effettuata in ciascun periodo d'imposta ammonti almeno a 30 mila euro ed ecceda la media degli investimenti realizzati nei 3 periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015, ovvero, se trattasi di imprese in attività da meno di tre periodi d'imposta, la media degli investimenti R&S calcolata sul minor periodo a decorrere dalla costituzione. La misura del credito è pari:
Cumulo Il credito può essere cumulato con l'agevolazione riconosciuta per le nuovi assunzioni di profili altamente qualificati, sebbene la stessa sia stata abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2015 dallo stesso comma della Stabilità che prevede il credito d'imposta in commento. In particolare, al fine di risolvere prevedibili criticità, il MEF ha specificato l'ammissione dei costi sostenuti dalle imprese nel 2015, in virtù di assunzioni avvenute nel 2014, sia al credito d'imposta R&S che al credito per le assunzioni di personale altamente qualificato ex art. 24, D.L. n. 83/2012. |