Ex-frontalieri, pensione imponibile nello stato di provenienza
29 Luglio 2015
Se gli ex frontalieri in pensione hanno mantenuto il loro conto corrente in Svizzera, percependo la pensione elvetica (AVS), su tale conto e su quanto percepito a titolo di pensione non viene effettuata la ritenuta fiscale del 5%, che viene applicata di norma dalla banca italiana quando la previdenza è collegata ad un conto italiano. In tale situazione, come è possibile aderire alla voluntary? Se lo è chiesto l'Ordine di Como, presentando domanda all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale lombarda. La risposta fornita dall'Amministrazione è stata chiara: le somme che vengono percepite dai pensionati italiani, elargite dalla previdenza svizzera, si devono inquadrare nell'art. 18 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra l'Italia e la Svizzera, qualificandole come redditi derivanti da pensione. Tale convenzione specifica che questi redditi sono imponili esclusivamente nello stato di residenza del pensionato, che in questo caso è l'Italia. La Direzione lombarda ha anche specificato che il trattamento tributario che deve essere riservato a queste somme è quello che già è previsto per i redditi assimilati al lavoro dipendente, come si può desumere dall' art . 49 e segg. del T.U.I.R. “Tali redditi – si legge nella risposta – concorrono alla formazione del reddito complessivo imponibile del soggetto possessore, scontando l'applicazione delle aliquote marginali progressive previste per i redditi delle persone fisiche”. A questo punto, concludono dalla Direzione Regionale, verrà applicata una sanzione ridotta di ¼ sull'imposta calcolata sulle somme percepite. Inoltre, sono accertabili anche gli interessi, nel caso siano stati maturati, e comminate le relative sanzioni. L'Agenzia specifica ancora che saranno applicate le sanzioni per il monitoraggio fiscale e per l'IVAFE. |