La ricevuta attesta l’invio della dichiarazione
29 Luglio 2015
Basta la ricevuta di spedizione della raccomandata per dimostrare di aver inviato la dichiarazione. Lo dicono i Giudici della Cassazione, con l'ordinanza del 27 luglio 2015, n. 15805.
Il contribuente aveva impugnato l'avviso di rettificazione per una presunta indebita detrazione dell'IVA denunciata dall'ufficio, secondo il quale il contribuente aveva optato per un regime di contabilità semplificata in base all'art. 36-bis D.P.R. 633/72, e, dunque, non avrebbe potuto detrarre l'IVA per quell'anno. Secondo la CTR, che aveva accolto il ricorso dell'Agenzia, il contribuente non aveva assolto l'onere di dimostrare l'invio all'ufficio dell'IVA della dichiarazione di rettifica con la quale era stata revocata l'opzione prevista dal detto art. 36: sarebbe stato onere del contribuente dimostrare che la comunicazione di rettifica fosse effettivamente pervenuta all'ufficio.
Nel ricorso presentato in Cassazione, il contribuente affermava che ai fini della prova della presentazione della dichiarazione era sufficiente l'esibizione della ricevuta.
Tale era anche l'orientamento del Palazzaccio. Le dichiarazioni possono essere spedite all'ufficio per mezzo di raccomandata, hanno spiegato i Giudici, e la loro presentazione si considera effettuata il giorno in cui vengono consegnate all'ufficio postale, che deve apporvi il timbro. “La prova dell'avvenuta presentazione – si legge nell'ordinanza – può essere fornita attraverso la ricevuta di spedizione della raccomandata o altro documento comprovante la data di consegna all'Ufficio postale”.
La CTR, non avendo ritenuto sufficiente come prova dell'invio all'Ufficio la matrice attestante la spedizione della raccomandata, non si è conformataai principi indicati; pertanto, i Giudici hanno ritenuto di dover cassarela precedente sentenza, accogliendo le ragioni del contribuente. |