Anche se notificata oltre i termini, la cartella è valida se c’è l’avviso bonario
28 Luglio 2015
Per la TARSU, l'avviso bonario ha la meglio sulla notifica. La Corte di Cassazione, con la sentenza del 17 luglio 2015 n. 15028, ha affermato la validità della cartella per la quale era stato emesso un avviso bonario, anche se la notifica era poi avvenuta in ritardo. Il contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento della TARSU per l'anno 2004, contestando che il ruolo non era stato consegnato entro l'anno successivo a quello per il quale il tributo era dovuto. La CTR aveva appurato che il ruolo era stato formato nel dicembre 2004, trasmesso come avviso bonario ma consegnato solo a maggio 2006, per cui era stato ampiamente superato il limite prescritto dalla legge. Ad avviso della Commissione, la doppia consegna del ruolo, una volta in avviso bonario ed un'altra per l'emissione della cartella, doveva considerarsi illegittima. Il Comune, però, era andato fino in fondo, ed in Cassazione ha posto la domanda se esistesse davvero un termine decadenziale esclusivamente in relazione all'attività di formazione del ruolo da parte del funzionario responsabile del Comune e di conseguente consegna al concessionario della riscossione, non includendo la notifica del ruolo. Hanno spiegato i Giudici: “La Commissione Tributaria non ha annullato la cartella perché in sé tardiva. L'ha annullata ritenendo maturata una decadenza derivante dal fatto che il termine di consegna del ruolo non era stato rispettato”. Dunque, la Commissione Regionale aveva ritenuto irrilevante la prima consegna, effettuata con avviso bonario, e ha ritenuto di considerare solo la seconda, a maggio 2006, con la quale era stata notificata la cartella. Ciò detto, i Giudici hanno però accolto uno dei motivi apportati dal Comune: è vero che i ruoli pertinenti alla TARSU vengono formati e consegnati entro l'anno successivo, ma è vero anche che tale adempimento può essere assicurato mediante la convenzione che prevede che alla consegna dei ruoli subentri una procedura di riscossione articolata in due fasi, di cui la prima finalizzata all'avviso bonario e la seconda, per i soggetti totalmente o parzialmente inadempienti a tale avviso, con la notifica della cartella. Affermando questo principio, la Corte ha cassato la sentenza regionale. |