Accertamento, non è necessario indicare i motivi

La Redazione
28 Luglio 2015

Nell'ordinanza n. 15807/2015 della Corte di Cassazione, i Giudici hanno avvalorato le ragioni dell'Agenzia delle Entrate, affermando che in tema di accertamento delle imposte non è necessario mostrare l'autorizzazione all'acquisizione dei dati bancari.

L'Ufficio non ha bisogno di indicare i motivi dell'accertamento delle imposte. Lo dicono i Giudici della Corte di Cassazione, con l'ordinanza depositata il 27 luglio 2015, n. 15807. In essa, gli Ermellini hanno valutato il ricorso presentato dall'Agenzia delle Entrate contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, la quale aveva avvalorato a sua volta il verdetto dei Giudici provinciali.

La vertenza era la seguente: un contribuente aveva avanzato ricorso contro un avviso di accertamento IRPEF, e per il Giudice di Appello la ragione della parte contribuente andava accolta in quanto tale atto, mancava della necessaria autorizzazione all'acquisizione dei dati bancari. Tale omissione, avevano osservato i Giudici territoriali, non aveva consentito di individuare le ragioni del mezzo istruttorio.

I Giudici della Cassazione, però, hanno considerato diversamente da quelli regionali. «In tema dell'accertamento dell'IVA – si legge nella sentenza – l'autorizzazione prescritta dall'art. 51, secondo comma, n. 7 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, […] ai fini dell'espletamento delle indagini bancarie risponde a finalità di mero controllo delle dichiarazioni e dei versamenti di imposta e non richiede alcuna motivazione; pertanto, la mancata esibizione della stessa all'interessato non comporta l'illegittimità dell'avviso di accertamento fondato sulle risultanze delle movimentazioni bancarie […] potendo l'illegittimità essere dichiarata soltanto nel caso in cui dette movimentazioni siano state acquisite in materiale mancanza dell'autorizzazione».

Inoltre, i Giudici hanno affermato che in tema di accertamento delle imposte, gli Uffici, per l'espletamento delle indagini bancarie, non hanno bisogno di indicare i motivi, al contrario di quanto si deve fare, ad esempio, per le perquisizioni domiciliari. Gli accertamenti, come dimostrato anche da recenti sentenze di Cassazione, devono sì essere autorizzati, ma non è necessario che il provvedimento di autorizzazione sia esibito al contribuente. La Corte di Cassazione, in questo modo, ha accolto le ragioni dell'Agenzia delle Entrate.

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