Imposta incompatibile, decorrenza per il rimborso dal giorno di versamento
27 Luglio 2015
Ammettiamo il caso che un'imposta venga dichiarata incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte di Giustizia Europea: il termine per presentare domanda di rimborso è quello della data di versamento dell'imposta, o quello della pronuncia dei Giudici europei? La domanda trova soluzione con l'ordinanza depositata il 24 luglio 2015, n. 15653 della Cassazione. In essa si esaminava il ricorso presentato dalle Entrate, in quanto sia la sentenza di primo che quella di secondo grado avevano confermato le ragioni del contribuente circa il rimborso IRPEF in riferimento alle ritenute effettuate dal datore di lavoro sulle somme corrisposte quale incentivo all'esodo: domanda basata sul contrasto tra la Direttiva Comunitaria 76/207 CE e la disposizione dell'art. 19, comma 4-bis del T.U.I.R; secondo la Commissione Regionale, la domanda presentata dal contribuente era tempestiva, in quanto presentata entro 48 mesi dalla pubblicazione della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 21 luglio 2005, C-207/04 che aveva accertato tale discordanza. La Corte di Cassazione è intervenuta sulla questione esprimendosi in modo contrario alle precedenti sentenze dei Giudici territoriali. Accogliendo le ragioni dell'Agenzia delle Entrate, hanno affermato i Giudici del Palazzaccio che “nel caso in cui un'imposta venga dichiarata incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, il termine di decadenza previsto dalla normativa tributaria (per le imposte sui redditi l'art. 38, D.P.R. 1973, n. 602) per l'esercizio del diritto al rimborso, attraverso la presentazione di apposita istanza, decorre dalla data del versamento dell'imposta e non da quella, successiva, in cui è intervenuta la pronuncia che ha sancito la contrarietà della stessa all'ordinamento comunitario”. Discostandosi da tale principio, tra l'altro affermato anche dalla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 13676/14, la precedente sentenza di appello si è dovuta considerare cassata. |