A breve in G.U. il Decreto sul credito d’imposta per ricerca e sviluppoFonte: DM 27 maggio 2015
24 Luglio 2015
Con la Legge n. 190/2014, art. 1, co. 35 (Legge di Stabilità), come noto, sono state introdotte alcune agevolazioni fiscali inerenti le attività di ricerca e sviluppo di cui all'art 3, D.L. n. 145/2013. Esse si sostanziano in un credito d'imposta rivolto a tutte le imprese che decidono di investire in attività di ricerca e sviluppo nell'arco temporale successivo al 31 dicembre 2014, ma entro il 31 dicembre 2019, indipendentemente dalla tipologia giuridica del soggetto, dal settore economico in cui esso opera e dal regime contabile adottato. Nella giornata di ieri, in particolare, il MEF ha annunciato la prossima pubblicazione in Gazzetta del D.M. che dà attuazione alla disciplina in oggetto, chiarendo pure che il credito è da applicare sulla spesa incrementale complessiva.
Il credito d'imposta riconosciuto, si ricorderà, è pari al 25% - 50% delle spese incrementali sostenute, rispetto alla media degli investimenti effettuati nei tre periodi d'imposta precedenti al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 o nel minor periodo alla data di costituzione. È concesso nella misura del 50% della spesa incrementale relativa ai costi del personale altamente qualificato e a quelli per i contratti di ricerca stipulati con le Università, Enti di ricerca, Imprese. Le agevolazioni sono invece ridotte al 25% per le quote di ammortamento delle spese di acquisto e utilizzo di strumenti ed attrezzature di laboratorio, aventi un costo di almeno 2 mila euro netti, e per i costi sostenuti per competenze tecniche e privative industriali. Il beneficio fiscale in esame, avente un limite annuo massimo di 5 milioni di euro per beneficiario, è concesso a condizione che nel periodo d'imposta in cui si intende usufruire dell'agevolazione, la spesa complessiva sostenuta sia almeno di 30 mila euro ed ecceda la media degli investimenti realizzati nei tre periodi di imposta antecedenti il 2015.
Le imprese che beneficiano di tali agevolazioni hanno l'obbligo di conservare i documenti che ne attestino l'ammissibilità, previamente certificati da un revisore o dal collegio sindacale. Il beneficio si cumula con il credito di imposta per l'assunzione di personale altamente qualificato introdotta con il D.L. n. 83/2012. |