Voluntary o ravvedimento, cosa conviene di più?
23 Luglio 2015
I contribuenti che devono regolarizzare le loro posizioni fiscali possono scegliere alternativamente tra voluntary disclosure e ravvedimento operoso. Dire a priori quale dei due strumenti sarà più vantaggioso, però, non è possibile. A precisarlo è l'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 27/E del 16 luglio, dove, ribadita l'alternatività dei due istituti, non si spinge a fare valutazioni sulla maggiore convenienza: “non è possibile definire aprioristicamente quale dei due istituti possa considerarsi maggiormente vantaggioso per regolarizzare la posizione fiscale, in quanto la valutazione sulla maggiore convenienza dell'una o dell'altra procedura non può prescindere non solo da un'attenta analisi delle violazioni commesse, ma anche dalla stessa valutazione soggettiva del singolo contribuente”. In particolare, nella Circolare vengono individuate due ipotesi più complesse dove è comunque possibile avvalersi di entrambi gli istituti. Eccole nel dettaglio.
Trasferimento della residenza e omesso quadro RW È ammesso ad entrambe le procedure anche il contribuente che nel 2013 abbia trasferito formalmente la residenza in Svizzera, mantenendo all'estero disponibilità finanziarie, e nel 2014 abbia presentato il Modello UNICO per l'anno d'imposta 2013 omettendo il quadro RW. In riferimento all'anno 2013 potrà ricorrere alternativamente alla voluntary o al ravvedimento.
Eredità riferite ad annualità non più sottoponibili a controllo Entrambe le strade sono aperte anche per il contribuente che detenga conti in Svizzera costituiti da eredità ed evasione aziendale da oltre 30 anni. In tal caso, specificano le Entrate, se si sceglie di aderire alla voluntary, non opererà il raddoppio dei termini ex art. 12, D.L. n. 78/2009, grazie all'accordo siglato tra Italia e Svizzera per lo scambio automatico di informazioni. Inoltre, le sanzioni relative agli obblighi di monitoraggio sono fissate nella misura del 3% anziché del 6%. Ma per beneficiare di entrambi gli effetti premiali occorrerà, qualora vengano mantenute le attività nella Confederazione Elvetica, rilasciare all'intermediario presso cui sono detenute le attività il cosiddetto waiver, ovvero “l'autorizzazione a trasmettere, a richiesta dell'autorità fiscale italiana, tutti i dati concernenti l'attività oggetto della procedura”. |