Sistemi di misura elettrici, precisazioni sui controlli ai fini fiscali
22 Luglio 2015
Controlli metrologici causali svolti anche su iniziativa delle Dogane presso officine elettriche e utilizzatori di energia elettrica ove una parte dei consumi è esente o fuori campo. Laboratori abilitati che supporteranno le Dogane nei controlli e nuovi certificati di prova che a decorrere dal 2016 saranno gli unici a essere accettati. Sono in sintesi le indicazioni contenute nella Circolare n. 9/D emanata ieri al fine di fare chiarezza sulle disposizioni contenute nel D.M. 24 marzo 2015, n. 60 “Istruzioni operative e trasmissione dei modelli di certificato di prova di sistemi di misura elettrici per fini fiscali”.
Controlli metrologici causali Sebbene il menzionato decreto disponga che siano effettuati dalle Camere di Commercio, i controlli possono essere svolti anche dall'Agenzia delle Dogane “che resta comunque competente a svolgere direttamente in ogni momento e con le periodicità autonomamente individuate analoghi controlli per gli aspetti di propria competenza”. A tal proposito nella Circolare viene specificato che:
Laboratori che svolgono i controlli In attesa che le Dogane si dotino della strumentazione necessaria, i controlli causali potranno essere svolti anche dai laboratori inseriti nell'elenco pubblicato sul sito internet dell'Agenzia, accreditati in conformità alle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 o UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 da un organismo nazionale di accreditamento di cui al Regolamento (CE) 765/2008.
Certificati di prova Al fine di uniformare il formato dei certificati di prova, in laboratorio ed in campo, dei sistemi di misura (contatore, TA e TV) aventi valenza fiscale, le Dogane hanno allegato alla Circolare in commento i fac-simile dei rispettivi Rapporti di verifica. Come specificato, le prove da effettuare per i fini fiscali sono almeno quelle necessarie per compilare i predetti certificati con le eccezioni richiamate nel documento DT-01-DT. I laboratori autorizzati a effettuare tarature per conto dell'Amministrazione finanziaria utilizzeranno i menzionati certificati a decorrere dal 1° gennaio 2016, sostituendo ogni altro modello in precedenza adottato. Sempre a partire dal 1° gennaio prossimo, gli Uffici delle dogane “non acquisiscono agli atti delle officine elettriche di competenza, debitamente informandone l'esercente, certificati difformi da quelli allegati o redatti da operatori non dipendenti di laboratori autorizzati ovvero, in ogni caso, non conformi alle istruzioni della presente circolare”. |