Sistemi di misura elettrici, precisazioni sui controlli ai fini fiscali

22 Luglio 2015

La Circolare 9/D diffusa ieri, precisa come verranno svolti i controlli effettuati dalle Dogane presso le officine elettriche o presso gli utilizzatori di energia elettrica in cui una parte dei consumi è esente o fuori campo. E dà indicazioni sui certificati di prova.

Controlli metrologici causali svolti anche su iniziativa delle Dogane presso officine elettriche e utilizzatori di energia elettrica ove una parte dei consumi è esente o fuori campo. Laboratori abilitati che supporteranno le Dogane nei controlli e nuovi certificati di prova che a decorrere dal 2016 saranno gli unici a essere accettati.

Sono in sintesi le indicazioni contenute nella Circolare n. 9/D emanata ieri al fine di fare chiarezza sulle disposizioni contenute nel D.M. 24 marzo 2015, n. 60 “Istruzioni operative e trasmissione dei modelli di certificato di prova di sistemi di misura elettrici per fini fiscali”.

Controlli metrologici causali

Sebbene il menzionato decreto disponga che siano effettuati dalle Camere di Commercio, i controlli possono essere svolti anche dall'Agenzia delle Dogane “che resta comunque competente a svolgere direttamente in ogni momento e con le periodicità autonomamente individuate analoghi controlli per gli aspetti di propria competenza”. A tal proposito nella Circolare viene specificato che:

  • ai fini dei controlli fiscali, la periodicità di cui all'allegato I, ai sensi dell'art. 8, comma 6 del decreto, trova applicazione esclusivamente per i contatori MID ad inserzione diretta;
  • per i sistemi di misura contenenti TA ed, eventualmente, anche TV, successivamente al controllo in sede di verifica di primo impianto, restano ferme le frequenze di controllo triennali previste dalle disposizioni emanate in passato dall'Amministrazione Finanziaria;
  • le predette indicazioni si applicano anche se il sistema di misura elettrico sia usato per l'accertamento indiretto, rispettivamente tramite consumo specifico o coefficiente di resa, di un prodotto energetico destinato alla produzione diretta o indiretta di energia elettrica, ovvero, della produzione di un qualsiasi prodotto sottoposto ad accisa;
  • durante la verifica o durante l'analisi dei certificati di prova, viene controllato, a scandaglio, che il contatore campione utilizzato abbia classe di precisione almeno 3 volte migliore di quella del contatore in prova e che il relativo certificato di taratura sia in corso di validità.

Laboratori che svolgono i controlli

In attesa che le Dogane si dotino della strumentazione necessaria, i controlli causali potranno essere svolti anche dai laboratori inseriti nell'elenco pubblicato sul sito internet dell'Agenzia, accreditati in conformità alle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 o UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 da un organismo nazionale di accreditamento di cui al Regolamento (CE) 765/2008.

Certificati di prova

Al fine di uniformare il formato dei certificati di prova, in laboratorio ed in campo, dei sistemi di misura (contatore, TA e TV) aventi valenza fiscale, le Dogane hanno allegato alla Circolare in commento i fac-simile dei rispettivi Rapporti di verifica. Come specificato, le prove da effettuare per i fini fiscali sono almeno quelle necessarie per compilare i predetti certificati con le eccezioni richiamate nel documento DT-01-DT.

I laboratori autorizzati a effettuare tarature per conto dell'Amministrazione finanziaria utilizzeranno i menzionati certificati a decorrere dal 1° gennaio 2016, sostituendo ogni altro modello in precedenza adottato.

Sempre a partire dal 1° gennaio prossimo, gli Uffici delle dogane “non acquisiscono agli atti delle officine elettriche di competenza, debitamente informandone l'esercente, certificati difformi da quelli allegati o redatti da operatori non dipendenti di laboratori autorizzati ovvero, in ogni caso, non conformi alle istruzioni della presente circolare”.

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