La voluntary apre le cassette di sicurezza

La Redazione
17 Luglio 2015

Ieri l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato l'attesa Circolare n. 27/E sulla voluntary disclosure. Il documento segue la Circolare n. 10/E emanata lo scorso marzo, fornendo altre risposte ai quesiti tecnici provenienti da stampa e professionisti.

Anche le cassette di sicurezza rientrano nella procedura come tutti gli altri valori ubicati in Italia che siano “frutto di evasione fiscale in periodi d'imposta ancora aperti”. In relazione ai medesimi il contribuente (ovvero il professionista che lo segue) dovrà fornire ogni utile informazione e documento relativo alle violazioni dichiarative commesse, indicando, altresì, la disponibilità dei valori frutto di evasione fiscale come prova della stessa. La disponibilità, a sua volta, dovrà essere provata “unicamente col versamento di tali valori presso un intermediario abilitato su un conto corrente intestato al beneficiario economico delle somme, appositamente acceso a seguito dell'attivazione della procedura”.

È questa solo una delle 28 nuove risposte sulla Voluntary che arrivano dalla Circolare n. 27/E diffusa ieri dall'Agenzia delle Entrate. I chiarimenti, sempre forniti secondo lo schema del “domanda-risposta”, ormai molto in voga presso le Entrate, fanno seguito alle indicazioni già fornite con la Circolare n. 10/ E del 16 marzo (si vedano le nostre news del 16 marzo, 17 marzo, 18 marzo).

Tra gli aspetti approfonditi dal documento di prassi, rientra anche l'emersione di denaro contante o altri valori ubicati in Italia in cassette di sicurezza ovvero in altri luoghi, come i soldi liquidi conservati presso la propria abitazione.

Secondo le indicazioni fornite, i valori che interessano alle Entrate sono unicamente quelli “frutto di evasione fiscale in periodi d'imposta ancora aperti”, con esclusione di quelli detenuti in Italia, sia nel circuito degli intermediari finanziari che fuori dallo stesso, che non siano oggetto di evasione fiscale in periodi d'imposta ancora aperti e che non erano detenuti all'estero in violazione degli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale. Questi ultimi “non devono in alcun modo essere indicati nella relazione accompagnatoria in quanto irrilevanti ai fini del perfezionamento della procedura”. Come chiarito con l'esempio riportato nella Circolare, è irrilevante ai fini della voluntary l'eventuale denaro depositato in una cassetta mai aperta dopo il 31 dicembre 2009 dal contribuente che non abbia omesso la dichiarazione per il relativo periodo d'imposta. Viceversa, se il denaro era stato già detenuto in un Paese black list, in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, in un periodo d'imposta ancora aperto, questo “dovrà essere indicato nella relazione di accompagnamento della procedura di collaborazione volontaria internazionale”.

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