Ravvedimento e commercialisti, il punto della FNC

La Redazione
16 Luglio 2015

Nell'ultima Circolare pubblicata, la Fondazione Nazionale dei Commercialisti approfondisce il ravvedimento delle violazioni relative agli obblighi di trasmissione telematica delle dichiarazioni, alla luce delle novità normative che hanno interessato l'istituto.

Quando si discute del nuovo ravvedimento in relazione alle violazioni relative agli obblighi di trasmissione telematica delle dichiarazioni, le questioni da porsi sono fondamentalmente due: c'è autonomia tra violazione “propria” dell'intermediario (tardivo/omesso invio telematico della dichiarazione) e quella “propria” del contribuente (omessa presentazione della dichiarazione)? Le nuove ipotesi di ravvedimento contemplate dai commi b-bis (1/7 del minimo) e b-ter (1/6 del minimo) dell'art. 13, D.Lgs. 472/97 applicabili ai “tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate”, si estendono alle sole violazioni di carattere sostanziale o a qualsivoglia tipo di violazione?

È anche di questi di temi che si occupa la Circolare della FNC pubblicata ieri, 15 luglio, fornendo le diverse interpretazioni possibili al fine di “calcolare il ‘costo' del nuovo ravvedimento”. Ecco le soluzioni prospettate.

Autonomia tra violazione dell'intermediario e del contribuente

Da tale questione derivano una serie di conseguenze tutt'altro che relative circa l'individuazione dei termini utili per il ravvedimento. E, infatti, propendendo per l'esistenza di due distinte violazioni (autonome) si apre uno aprire uno spiraglio interpretativo per ritenere le stesse “non inscindibilmente collegate”, e, dunque, potrebbe anche essere sostenuto che l'intermediario “abbia la possibilità di regolarizzare la sua posizione oltre il termine di novanta giorni previsto dalla lettera c) dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997”. Aderendo a questa tesi, per individuare il termine ultimo per la regolarizzazione occorre però risolvere l'ulteriore dubbio interpretativo già menzionato: se la violazione in oggetto (tardivo/omesso invio telematico delle dichiarazioni) sia riconducibile tra quelle relative ai “tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate”.

Nuovo ravvedimento esteso a tutti i tipi di violazioni (sostanziali e non)

Come chiarito dalla FNC, se si ritenesse di inquadrare la violazione “propria” dell'intermediario tra quelle relative ai “tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate”, il ravvedimento operoso della medesima potrebbe essere effettuato entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, beneficiando della sanzione ridotta ad 1/7 del minimo edittale (lettera b-bis), ma anche oltre quest'ultimo termine, versando la sanzione ridotta ad 1/6 del minimo (lettera b-ter). Viceversa, aderendo alla tesi opposta, il ravvedimento operoso non potrebbe essere esperito oltre lo spirare del termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione, beneficiando, in tal caso, della sanzione ridotta ad 1/8 del minimo edittale.

Per la FNC, “sembra potersi ritenere” che il nuovo comma 1-bis dell'art. 13, nel sancire l'applicabilità delle disposizioni di cui alle menzionate lettere b-bis) e b-ter) ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate,non voglia circoscrivere l'ambito oggettivo di operatività di queste ultime alle sole violazioni di carattere sostanziale, ossia a quelle che incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo, ma abbia inteso far riferimento, seppur con una locuzione non proprio felice, a qualsivoglia tipo di violazione, anche non collegata al tributo e non incidente sulla sua determinazione che sia, lato sensu, relativa alle norme in materia di tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate”. Da tale interpretazione, specifica la FNC, ne deriva che rientra nelle violazioni ravvedibili ai sensi delle citate lettere b-bis) e b-ter) anche il tardivo/omesso invio telematico delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'IVA e all'IRAP o delle dichiarazioni del sostituto di imposta.

In conclusione, sommando le due interpretazioni offerte dalla FNC al riguardo delle due questioni, ne deriverebbe la conseguenza che se la trasmissione telematica della dichiarazione viene effettuata con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza del termine naturale di presentazione, non si applicherebbe la lett. c) dell'art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 472/1997 (1/10 del minimo, che resterebbe applicabile al ravvedimento della sola violazione di omessa dichiarazione “propria” del contribuente), bensì la lett. a-bis) (1/9 del minimo in caso di regolarizzazione entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione).

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