Non basta la conciliazione con l’Amministrazione per fermare il processo
15 Luglio 2015
Il processo non viene fermato dalla semplice conciliazione con l'Amministrazione: perché ciò avvenga deve infatti essere stato pagato l'importo stabilito tra le due parti. È quanto hanno affermato i Giudici della Corte di Cassazione con l'ordinanza del 13 luglio 2015, n. 14547. In essa, è stato accolto il ricorso presentato dall'Agenzia delle Entrate avverso la precedente sentenza della Commissione Tributaria Regionale.
Per la Cassazione il motivo era fondato. "Gli atti dichiarativi delle varie spese di conciliazione previste nel giudizio tributario – si legge nella sentenza – non determinano di per sé la cessazione della materia del contendere, producendosi tale effetto solo quando, con il versamento della somma concordata, gli stessi siano divenuti efficaci e perfetti".
Nella cosiddetta “breve postfissazione” la Commissione Tributaria Provinciale deve rinviare l'udienza della trattazione della causa ad una data successiva alla scadenza del termine concesso per il versamento, che decorre dalla comunicazione dell'ordinanza di rinvio dell'udienza di trattazione. Dunque, in mancanza della data di rinvio e del versamento, la sentenza dichiarativa dell'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere è appellabile dall'Ufficio, il quale, essendo la conciliazione inesistente, non può essere costretto alla sua esecuzione, né può essere privato della sua legittima pretesa di far valere l'interesse ad una pronuncia del Giudice di merito sul rapporto giuridico controverso. |