Iscrizione a ruolo delle imposte anche senza invito al pagamento
15 Luglio 2015
Non ricevere la notifica di invito al pagamento delle sanzioni non significa che le imposte non versate non possano non essere iscritte a ruolo. Lo ha affermato la Cassazione con l'ordinanza del 13 luglio 2015, n. 14535. La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassando la precedente sentenza della CTR, che aveva dato ragione alla parte contribuente, una S.r.l. I Giudici regionali avevano affermato che "l'Ufficio si era limitato ad indicare gli estremi della comunicazione evincendoli dal sistema informativo dell'anagrafe tributaria, senza produrre la relativa documentazione ed assumendo che la domanda del contribuente avrebbe dovuto essere respinta". Ora, per la Cassazione la sentenza regionale non può stare in piedi: tale cartella si riferiva a somme dovute per tributi oltre che per le sanzioni, e la disciplina alla quale si è attenuto il Giudice di appello avrebbe potuto aver rilevanza solo per queste ultime, senza però provocare la nullità dell'intera cartella. Hanno affermato da Piazza Cavour che la funzione dell'invito a pagamento consiste nella possibilità per il contribuente di attenuare le conseguenze sanzionatorie dell'omissione da lui perpetrata del versamento del tributo, "fermo ed incondizionato restando l'obbligo di corresponsione integrale di tale tributo e degli interessi sul medesimo medio tempore maturati". Dicono i Giudici che, dunque, la mancata emissione e notificazione dell'invito non possono incidere sul potere erariale dell'iscrizione a ruolo del tributo e degli interessi. |