Incentivi per lo sviluppo, si devono sempre indicare nel quadro RU
15 Luglio 2015
La legge impone di indicare in dichiarazione dei redditi l'intenzione di avvalersi del credito di imposta relativo ad incentivi per lo sviluppo. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione nell'ordinanza del 13 luglio 2015 n. 14534. La vicenda presa in esame dai Giudici era quella di una cooperativa che non aveva indicato, nel quadro RU della dichiarazione, il credito di imposta relativo ad incentivi per la ricerca scientifica, in compensazione per l'importo di 50mila euro. La CTR, tuttavia, ritenne questa mancanza un mero “errore formale”, poiché vi era il dato “certo ed inequivocabile” dell'esistenza del credito di imposta, in quanto autorizzato con decreto ministeriale. La perdita di tale credito non era dunque da prendere in considerazione. La Cassazione ha però accolto le tesi dell'Agenzia delle Entrate, confermando che "in tema di agevolazioni tributarie, il credito di imposta di cui all'art. 11 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 (nella quale si trattano gli incentivi di sviluppo e sostegno alle categorie svantaggiate) utilizzato in compensazione dal contribuente, deve essere indicato, a pena della decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta durante il quale è stato concesso il beneficio". Non si scappa, dunque: i Giudici non hanno disquisito sulla sussistenza o meno dei presupposti per beneficiare di un credito, ma hanno affermato un preciso onere stabilito dalla Legge, e cioè quello di indicare "nella dichiarazione dei redditi l'intenzione di avvalersi di detto beneficio ai fini della complessiva determinazione della base imponibile nonché di documentare, a vantaggio dell'Erario che ne deve effettuare il controllo, la sussistenza dei presupposti per il godimento del beneficio fiscale". |