Decadenza “prima casa”, non c’è l’obbligo di denuncia all’Ufficio
14 Luglio 2015
Chi ha goduto dell'agevolazione prima casa non ha l'obbligo di comunicare la decadenza da tale beneficio. Lo ha chiarito la Cassazione nell'ordinanza del 10 luglio 2015, n. 14512. Nella vicenda in commento, la CTR aveva accolto le ragioni di un contribuente, annullando l'avviso di liquidazione e irrogazione sanzioni su un atto di compravendita, fondato sulla revoca dell'art. 33 della Legge n. 388/2000, per l'acquisto di immobili in aree soggette a piani particolareggiati. L'Agenzia delle Entrate, indicando gli artt. 19 e 76 del D.P.R. n. 131/1986, accusava il contribuente di aver rivenduto l'immobile prima dei cinque anni stabiliti dalla Legge, senza che l'acquirente ne avesse fatto utilizzo a fini edificatori e senza farne dovuta comunicazione all'Ufficio, il quale «non ha modo di monitorare tutti gli atti compiuti dal soggetto beneficiario». La Corte di Cassazione ha però rigettato il ricorso dell'Agenzia. Hanno infatti affermato i Giudici di Piazza Cavour che rispetto alla decadenza delle agevolazioni “prima casa” (di cui all'art. 1, co. 6, Legge 22 aprile 1982, n. 168), unitamente ad altre analoghe previsioni legislative, non trovano spazio gli articoli che stabiliscono di denunciare all'Ufficio entro 20 giorni il verificarsi di eventi che danno luogo ad ulteriore liquidazione di imposta. «Ne consegue – si legge nell'ordinanza – che anche in caso di mancata utilizzazione del bene, inizialmente utilizzabile, il contribuente non ha l'obbligo di denunciare i fatti causativi della sopravvenuta sua decadenza dai benefici fiscali e la decadenza triennale dell'azione della finanza non decorre dalla tempestiva presentazione di tale denuncia […] ma dal giorno in cui il proposito del contribuente sia rimasto ineseguito o sia divenuto ineseguibile».
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