La convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale non esclude la natura autonoma del lavoro
13 Luglio 2015
Essere medico di base ed essere convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale non esclude la possibilità che il lavoro sia definito di natura autonoma. È quanto hanno detto i Giudici della Cassazione con la sentenza dell'8 luglio 2015, n. 14201. Il contribuente, in questo caso, ricorreva contro il silenzio rifiuto sull'istanza di rimborso dell'IRAP. L'appello aveva accolto le tesi dell'Ufficio, suscitando il ricorso in Cassazione da parte del contribuente, secondo il quale l'Agenzia aveva erroneamente ritenuto che il rapporto tra il medico e l'ASL fosse da considerarsi lavoro autonomo. Per il ricorrente, questo tipo di rapporto era privatistico e parasubordinato, di collaborazione continuativa e coordinata: come tale, andava ritenuto esente dall'IRAP. Il responso dei Giudici di Piazza Cavour afferma che il convenzionamento del contribuente con il Servizio Sanitario Nazionale non è sufficiente per escludere la natura autonoma dell'attività. Per escludere l'assoggettamento all'IRAP, infatti, va verificata l'inesistenza di un apparato esterno alla persona del professionista e distinto da lui. L'espressione “autonomamente organizzata”, usata dalla legge, è da interpretare in senso oggettivo. La convenzione non trasforma il medico in dipendente del Servizio Sanitario Nazionale, hanno detto i Giudici, rigettando il ricorso, «e non gli toglie la possibilità di organizzare in piena autonomia il suo lavoro professionale. Se questi si avvale di beni strumentali e/o dell'opera altrui in misura eccedente il minimo indispensabile – e tale profilo non è stato oggetto di motivo di ricorso – il presupposto imponibile dell'IRAP si realizza». |