Invia la dichiarazione, ma Entratel la scarta. Di chi è la colpa?

La Redazione
10 Luglio 2015

La Cassazione, con la sentenza n. 14197/2015, ha accolto il ricorso presentato dall'Agenzia delle Entrate: non basta la ricevuta dell'invio della dichiarazione, serve l'effettiva e definitiva acquisizione del documento.

Entratel ha acquisito davvero la tua dichiarazione? Ne sei sicuro? Come fai a dimostrarlo? Facile – si dirà – ho una ricevuta del sistema che certifica l'avvenuta presentazione. Non basta. Almeno, non per la Cassazione, e ciò vuol dire che non basta per definizione. La suprema corte ha infatti accolto il ricorso delle Entrate, con sentenza dell'8 luglio n. 14197. La controversia verteva su una cartella di pagamento IRPEF ed IVA, emessa dopo che la società contribuente aveva trasmesso la dichiarazione per via telematica, poi scartata dall'Ufficio per “data non conforme”.

La vicenda è finita in tribunale. In appello, la contribuente ha ottenuto ragione: non si poteva parlare di omessa dichiarazione, in quanto il contribuente aveva dimostrato, con la ricevuta telematica, che aveva inviato quanto dovuto senza oltretutto errori bloccanti. Per il Giudice di merito si era dunque avuta una mancanza di chiarimento tra l'amministrazione e il contribuente.

Diversamente la pensava l'Erario, che ha presentato ricorso, ottenendo ragione. Perché? Perché, per i Giudici, «in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la dichiarazione inviata in via telematica, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa, e si ritiene ricevuta, ai sensi del comma 10 del medesimo articolo, dal momento della comunicazione di ricevimento da parte dell'Amministrazione Finanziaria, atto che assolve alla finalità di fornire prova dell'avvenuta, tempestiva consegna da parte del contribuente e del regolare adempimento degli obblighi di presentazione».

La disciplina appena esposta si applica anche nel caso degli errori bloccanti della trasmissione telematica, come quello in esame: essi sono segnalati al contribuente che, messo al corrente della situazione, può porvi rimedio.

Tirando le somme: l'Amministrazione Finanziaria attesta l'avvenuta ricezione dei file di dichiarazione e delle stesse dichiarazioni con apposite ricevute; tali ricevute non sono prodotte, come da comma 10 osservato, se il file risulta scartato per alcuni motivi. In conclusione, dicono i Giudici: «Il procedimento di inoltro telematico della dichiarazione non può ritenersi come effettivamente limitato […] al mero adempimento materiale dell'invio, cui corrisponda una ricevuta generata dal sistema informatico interpellato, occorrendo una effettiva e definitiva acquisizione della dichiarazione nel sistema stesso; ipotesi che nella vicenda in esame è contraddetta dallo “scarto” del file inviato».

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