Cumulo diagonale dell’origine Ue-Albania-PEM dal 1° maggio
09 Luglio 2015
Le norme relative all'applicazione di cumulo diagonale con i paesi della zona pan- euro-mediterranea, si applicano anche nell'ambito dell'accordo UE – Repubblica di Albania. Grazie alla Decisione n. 1, adottata l'11 maggio 2015, il Consiglio di stabilizzazione e di associazione UE-Albania ha, infatti, stabilito che le norme di origine applicabili nel nuovo protocollo 4 sono quelle contenute nell'appendice I e nelle pertinenti disposizioni dell'appendice II della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziale pan-euro-mediterranee. Oltre al fatto che tutti i riferimenti al “pertinente accordo” contenuti nell'appendice I e nelle pertinenti disposizioni dell'appendice II della Convenzione regionale debbano intendersi come riferimenti all'accordo UE-Albania. La predetta Decisione è applicabile dalla data del 1° maggio 2015. È quanto specificato dalle Dogane nella Nota n. 77511 del 7 luglio 2015, rispondendo ad una richiesta di chiarimenti in materia. La data del 1° luglio, stando a quanto indicato, è dunque, quella di entrata in vigore del cumulo diagonale fra UE, Albania e paesi della zona pan-euro-mediterranea i quali abbiano già completato le procedure di adesione alla Convenzione. Si ricorda che la Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali pan-euro-mediterranee, che sostituisce gradualmente i protocolli sulle norme di origine attualmente in vigore nei paesi della zona pan-euro-mediterranea, è, infatti, entrata in vigore sia per l'UE che per l'Albania dal 1° maggio 2012. Per tale ragione è stata valutata l'opportunità di sostituire il menzionato protocollo 4 dell'accordo UE - Albania con un nuovo protocollo contenente un riferimento diretto alle norme di origine della Convenzione. Da qui la decisione del Consiglio di stabilizzazione e di associazione UE-Albania. Come specificato dalle Dogane, nella zona pan-euromediterranea l'applicazione del cumulo diagonale dell'origine è disciplinata dalla c.d. regola di “geometria variabile”: i paesi di questa zona possono cumulare l'origine solo se gli accordi di libero scambio a loro applicabili includono un riferimento al protocollo pan-euro-mediterraneo dell'origine. Se un paese della zona non è legato ad altri paesi della stessa zona attraverso accordi di libero scambio, non può beneficiare del cumulo. In altre parole, si legge nella nota, “il cumulo diagonale può essere applicato solo se le parti/i paesi di fabbricazione e di destinazione finale hanno concluso accordi di libero scambio, contenenti norme di origine identiche, con tutte le parti che partecipano al processo di acquisizione del carattere originario, ossia con tutti i paesi di cui sono originari i materiali utilizzati”. |