Expo 2015, regime di non imponibilità IVA a maglie larghe

La Redazione
08 Luglio 2015

L'Agenzia delle Entrate risponde alle FAQ sul regime di non imponibilità IVA previsto dall'art. 10, comma 5, dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Bureau International des Expositions (BIE).

L'Agenzia delle Entrate è intervenuta per definire i limiti della generale esenzione dalle imposte previste dall'art. 10, dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il BIE, a favore dei Commissariati Generali di Sezione che partecipano all'Expo Milano 2015. Seguendo le ultime tendenze delle Entrate, i chiarimenti sono arrivati con una Circolare, la n. 25/E di ieri, che, attraverso lo schema del “domanda-risposta”, ha fornito indicazioni sul regime di non imponibilità IVA degli acquisti di beni e servizi e delle importazioni di beni di importo rilevante concernenti le attività ufficiali dei Commissariati Generali di Sezione (previsto al comma 5). Ecco nel dettaglio alcuni dei chiarimenti forniti dall'Agenzia.

Aree commerciali del padiglione

Come specificato, rientrano nel regime di non imponibilità gli acquisti di beni e servizi e le importazioni di beni relativi alla costruzione dell'intero Padiglione, “inclusa la parte dello stesso adibita alle attività commerciali, quali il ristorante, il bar e il negozio, poiché la struttura del Padiglione è riferibile nella sua interezza all'attività istituzionale dei Commissariati Ufficiali di Sezione”. Restano fuori dall'ambito di applicazione del regime, invece, le operazioni connesse al rifornimento, vettovagliamento e arredo degli spazi adibiti allo svolgimento delle attività commerciali, nonché le importazioni di articoli, oggetto di vendita in loco (es. acquisti delle cucine e degli utensili da utilizzare nell'attività di ristorazione, le uniformi del personale addetto alle attività di ristorazione e/o di vendita di prodotti), anche se cedute a terzi dal Partecipante Ufficiale al termine dell'esposizione universale. Le menzionate operazioni sono soggette ad IVA "secondo le regole ordinarie”.

Locazione di immobili per ospitare uno Stato Estero

Anche il corrispettivo della locazione degli appartamenti, affittati da un Partecipante Ufficiale a una S.r.l. per ospitare il proprio personale durante Expo Milano 2015, può essere fatturato dal locatore in regime di non imponibilità IVA, se il contratto di locazione è intestato al Commissariato Generale di Sezione dello stesso Partecipante. Inoltre, la Circolare precisa che, nel caso in cui siano già stati pagati degli acconti comprensivi di IVA, è possibile recuperare l'imposta erroneamente versata: il locatore dovrà emettere una nota di variazione in diminuzione entro il termine di un anno dall'effettuazione dell'operazione.

Lo stesso discorso vale anche per i servizi di somministrazione di gas, elettricità e le altre utenze: per usufruire del regime in commento occorre che i contratti siano intestati al Commissariato Generale di Sezione. Viceversa, se le utenze fossero intestate al proprietario degli appartamenti, i servizi sarebbero fatturati a quest'ultimo (S.r.l.) con applicazione dell'IVA con l'aliquota propria dell'operazione. Il proprietario a sua volta dovrà riaddebitare il relativo costo al Commissariato Generale di Sezione in regime di non imponibilità IVA.

Acquisto e rivendita di prodotti alimentari da un'impresa italiana

Se un Commissariato Generale di Sezione acquista dei prodotti alimentari da un'impresa italiana per poi rivenderli al pubblico presso il punto di ristoro del suo Padiglione, gestito da una società estera con partita IVA italiana, il fornitore italiano non può emettere la relativa fattura in regime di non imponibilità IVA. L'acquisto sarà, infatti, soggetto all'IVA ordinaria, essendo effettuato per lo svolgimento di un'attività commerciale all'interno di Expo Milano 2015 e, dunque, in ogni caso escluso dall'agevolazione IVA “a prescindere dal soggetto che lo effettua (Partecipante Ufficiale o Partecipante Non Ufficiale)”.

Contratto di sub-appalto tra impresa estera e impresa italiana

L'impresa italiana sub-appaltatrice può emettere fattura in regime di non imponibilità IVA nei confronti del proprio committente estero (appaltatore principale), solo se quest'ultimo abbia il potere di agire in nome e per conto del Commissariato Generale di Sezione con cui ha stipulato l'appalto (speciale form allegato alla Risoluzione n. 10/E/2014, che andrà previamente esibito al fornitore italiano). La condizione per l'accesso al regime è, infatti, che il Commissariato Generale di Sezione si configuri quale committente della prestazione (“situazione da valutare anche alla luce dell'ordinamento giuridico del Paese partecipante”). Al di fuori di questa ipotesi, “il regime di non imponibilità IVA non si applica per carenza del requisito soggettivo richiesto dalla norma agevolativa”.

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