Infedele dichiarazione, le sanzioni diventano light

La Redazione
07 Luglio 2015

La bozza del Decreto Legislativo che rivede il sistema sanzionatorio, riduce la sanzione, comprendendola tra il 90% al 180%, e elimina le aggravanti previste per le violazioni relative al contenuto dei modelli per gli studi di settore.

Sanzioni amministrative per la violazione di infedele dichiarazione decisamente più leggere. Secondo le intenzioni del Governo, messe nero su bianco nella bozza di Decreto Legislativo approvato lo scorso 26 giugno, chi indica dati non corretti in dichiarazione rischia la sanzione che va dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato (contro l'attuale che va dal 100% al 200%). Ma non sono solo queste le novità inserite dal Governo nel testo dell'art. 1, D.Lgs. n. 471/97, eccole tutte nel dettaglio.

Nuove sanzioni

La violazione non è più solo riferita al reddito inferiore indicato in dichiarazione ma anche al valore della produzione ai fini IRAP (nella stessa ottica, l'allargamento alle violazioni IRAP è stato previsto anche per l'omessa dichiarazione). Restano poi le ipotesi di indicazione di un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante.

Come accennato, è prevista la sanzione amministrativa dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato che (come accade già attualmente) è applicata anche in caso di indebite detrazioni d'imposta e di indebite deduzioni dall'imponibile, anche se attribuite in sede di ritenuta alla fonte.

Aggravanti, via le vecchie, dentro le nuove

È inserita una nuova aggravante pari all'aumento della metà della sanzione base se la violazione è realizzata mediante l'utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, o attraverso artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente. In pratica l'aggravante, si legge nella relazione illustrativa, “corrisponde … alla fattispecie della frode rilevante penalmente”.

Vengono eliminate, invece, le due aggravanti previste per le violazioni relative al contenuto e alla presentazione dei modelli per gli studi di settore (ovvero l'elevazione della sanzione del 10%, e del 50% in caso di omessa presentazione a seguito di invito). L'eliminazione risponde all'esigenza di “maggiore proporzionalità e di rimozione delle sanzioni improprie dal sistema sanzionatorio”.

È invece previsto il raddoppio della sanzione ordinaria in caso di infedele indicazione del canone derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo assoggettati a cedolare secca (stesso discorso, del raddoppio delle sanzioni, vale anche nell'ipotesi di omessa indicazione del canone). L'inasprimento sanzionatorio trova in questo caso giustificazione nella natura opzionale del regime della cedolare secca, utilizzato per contenere il prelievo fiscale.

Nuove ipotesi di riduzione

Sono previste due riduzioni che operano in forma alternativa tra loro:

  • 1/3 della sanzione base, se la maggior imposta o il minor credito accertati sono complessivamente inferiori al 3% rispetto a quelli dichiarati e, comunque , complessivamente inferiori a 30.000 euro (al di sopra di questa soglia non opera mai la riduzione).
  • 1/3 della sanzione base, se l'infedeltà è conseguenza di un errore sull'imputazione temporale di elementi positivi o negativi di reddito, purché il componente positivo abbia già concorso alla determinazione del reddito nell'annualità dell'accertamento o in una precedente.

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