Fatture false, la prescrizione in base alla data di emissione dell’ultimo documento
06 Luglio 2015
Ai fini del reato di emissione di fatture false, non è tanto importante il momento dell'accertamento, quanto piuttosto quello in cui è avvenuta l'emissione del documento inesistente (o, nel caso di più fatture, dall'ultima di esse): lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza depositata il 2 luglio 2015, n. 27849, con la quale ha rigettato il ricorso presentato da un contribuente contro la decisione della Corte di Appello. Hanno affermato i giudici di piazza Cavour che l'emissione di uno o più documenti per operazioni inesistenti è da considerarsi come un solo, unico reato: infatti, all'art. 8, comma 2, D.Lgs. del 10 marzo 2000, n. 74 tale reato viene considerato unitario anche in presenza di più fatture inesistenti. “Tale unitarietà del reato – si legge nella sentenza – non può che ripercuotersi sul momento di consumazione e quindi sulla decorrenza della prescrizione”. Questo principio costituisce l'attuazione della disposizione che prevede un regime di favore per la riconduzione di più reati ad uno solo: “A fronte di tale regime favorevole – continuano i giudici – che riconduce la pluralità ad un unico reato e in tal modo esclude l'aumento di pena che sarebbe applicato in via ordinaria, corrisponde la conseguenza che il termine prescrizionale non decorre dalla data di commissione di ciascun episodio, bensì dall'ultimo di essi”. Approvando dunque il giudizio della Corte di Appello, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. |