Esecutività dell’avviso di accertamento una volta scaduto il termine per il ricorso
06 Luglio 2015
L'avviso di accertamento non sarà più esecutivo dopo il noto termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, ma sarà tale solo una volta scaduto il termine per la presentazione di un eventuale ricorso. È una delle riforme contenute all'interno dello schema di Decreto Legislativo approvato il 26 giugno dal Consiglio dei Ministri, in tema di riforma della riscossione. L'art. 5, lett.a) del Decreto, intervenendo sull'art. 29 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (poi convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122), tira una bella riga sull'esecutività dell'avviso di accertamento dopo i sessanta giorni di tempo messi a disposizione del contribuente per effettuare le sue eventuali osservazioni in merito: un termine che ha inscenato più di una contesa tra contribuenti e Amministrazione, laddove essa aveva considerato anzitempo validi gli avvisi di accertamento. Ora, lo spartiacque si è spostato sul termine prescritto per la presentazione del ricorso. Inoltre, lo stesso decreto prevede anche l'eliminazione della sospensione legale dell'esecuzione rispetto ad atti di accertamento esecutivi e non impugnati, e dunque in presenza di affidamento di somme dovute a titolo definitivo (art. 5, lett. b). Detto decreto, introduce la possibilità di utilizzare la posta elettronica (sia ordinaria che certificata) oltre che la semplice raccomandata, per comunicare al contribuente l'affidamento delle somme da parte dell'ente creditore all'agente della riscossione. |