Aggio di riscossione, due punti percentuali in meno
06 Luglio 2015
Una sforbiciata di due punti percentuali all'aggio della riscossione che scende dall'8 al 6%: i due punti percentuali in meno sono contenuti nello schema di Decreto sulla semplificazione delle norme di riscossione approvato il 26 giugno dal Consiglio dei Ministri. Nel documento, l'aggio per i concessionari della riscossione viene sostituito dagli oneri di riscossione, commisurati ai costi reali del servizio, e che non possono andare oltre al 6% del riscosso: la misura è contenuta all'interno dell'art. 9, che va a sostituire quanto precedentemente affermato dall'art. 17 del D.Lgs del 13 aprile 1999, n. 112. In esso si legge anche che entro il 31 gennaio di ogni anno Equitalia, dietro verifica del Ministero dell'Economia e delle Finanze, approverà e pubblicherà sul proprio sito web i costi da sostenere per il servizio nazionale di riscossione. Le quote dovute agli agenti della riscossione saranno dunque così determinate: bisognerà versare il 3% delle somme iscritte a ruolo in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella; se il pagamento supererà tale termine temporale, tale somma sarà appunto fissata al 6%. Limitatamente alla riscossione spontanea a mezzo ruolo, la quota sarà pari al 2% delle somme iscritte a ruolo riscosse oltre il sessantesimo giorno. Vi sarà poi una quota denominata spese esecutive, correlata all'esecuzione di procedure esecutive e cautelari: tale quota sarà fissata nella misura stabilita dal Ministero. Esisterà poi una quota pari al 3% delle somme riscosse entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella, che sarà a carico degli Enti che si avvalgono degli agenti della riscossione. |