Valido l’accertamento basato sul controllo dei movimenti con carta di credito e POS

La Redazione
03 Luglio 2015

Un accertamento può tenere in considerazione anche gli accrediti ed i pagamenti con carta di credito e POS. Lo hanno detto i Giudici della Corte di Cassazione con la sentenza n. 13494/2015.

Osservando gli accrediti della propria carta di credito si possono avere informazioni sui movimenti bancari del contribuente; pertanto, è valido l'accertamento che si è basato su questi dati. È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza del 1° luglio n. 13494, con la quale i giudici di Roma hanno cassato la precedente sentenza della CTR impugnata dall'Agenzia delle Entrate.

Per la Cassazione, l'esistenza di attività non dichiarate può desumersi anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti, e che l'inesattezza degli elementi in dichiarazione può derivare dall'incompletezza e non veridicità delle registrazioni contabili; tali discordanze, pertanto, sono desumibili anche con le “somme riscosse dalla contribuente con carta di credito e POS e i ricavi dichiarati dalle scritture contabili della società”. Insomma, tali movimenti integrano la presunzione legale di maggiori ricavi, come d'altronde è già stato affermato dalla stessa Corte di Cassazione con la sentenza n. 17953/2013. Resta valida, tuttavia, la possibilità che il contribuente dimostri una diversa destinazione di tali accrediti: nel caso in esame, però, la S.r.l. contribuente non aveva fornito nessun dato in questa direzione.

La CTR aveva dunque mal giudicato, quando aveva affermato che spettava all'Ufficio la dimostrazione delle somme accreditate, anche in presenza di una discordanza tra i ricavi e gli accrediti con carta di credito e POS. I Giudici di Piazza Cavour hanno ricordato che in tal senso esiste anche una precedente sentenza (n. 14045/2014) che chiarisce come tale onere spetti esclusivamente al contribuente.

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