IRAP, si applica sul valore aggiunto delle attività autonomamente organizzate

La Redazione
03 Luglio 2015

L'imposta si applica su tali tipologie di attività. La Cassazione, con la sentenza n. 13476/2015 si allinea dunque con quanto già precedentemente affermato, cassando una precedente sentenza regionale.

L'autonoma organizzazione è un requisito sufficiente per escludere un contribuente dal pagamento dell'IRAP? Per i Giudici della Cassazione (sentenza del 1° luglio 2015, n. 13476), no.

La CTR aveva accolto le ragioni del contribuente, un medico, avvalorando quanto già affermato dalla CTP. Eppure, l'Agenzia delle Entrate non ha desistito, insistendo con il ricorso in Cassazione. L'Ufficio, infatti, lamentava l'insufficiente motivo circa il quesito decisivo dell'autonoma organizzazione costituente il presupposto impositivo dell'IRAP, “non avendo i Giudici chiarito le ragioni per le quali l'esistenza di una convenzione con il sistema sanitario nazionale varrebbe ad escludere l'imposizione”.

I Giudici della Cassazione hanno affermato che l'IRAP coinvolge una capacità produttiva “impersonale ed aggiuntiva” rispetto a quella propria del professionista, e colpisce un reddito che contenga una parte aggiuntiva di profitto, derivante da una struttura organizzativa esterna. È infatti “il surplus di attività agevolata dalla struttura organizzativa che coadiuva ed integra il professionista ad essere interessato dall'imposizione, che colpisce l'incremento potenziale realizzabile rispetto alla produttività del solo lavoro personale”.

Il requisito dell'autonoma organizzazione non può essere integrato dal possesso di uno studio che rientri nell'ambito del “minimo indispensabile”, anche se in assenza di personale dipendente. In sostanza, è escluso dall'IRAP solo l'esercizio di un'attività non autonomamente organizzata, requisito questo che ricorre solo qualora “il contribuente […] impieghi beni strumentali eccedenti […] il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale del lavoro altrui”.

Non avendo fatto riferimento a questi principi, la sentenza di appello è stata cassata dai Giudici del Palazzaccio.

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